Decreto “riaperture”, una ripartenza a metà e con tanti dubbi
In breve
È stato pubblicato l’atteso Decreto Legge (n. 52 del 22 aprile 2021), anticipato venerdì 16 aprile dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa e che solo il 22 aprile (6 giorni dopo) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale....
...È stato pubblicato l’atteso Decreto Legge (n. 52 del 22 aprile 2021), anticipato venerdì 16 aprile dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa e che solo il 22 aprile (6 giorni dopo) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il contenuto del Decreto Legge va letto assieme a quanto previsto dal precedente DPCM del 2 marzo, che non viene abrogato (art. 1 del D.L. 52/2021: «Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto […] si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021»).
Si riporta di seguito una sintesi dei contenuti del documento, con particolare riferimento alle attività di pubblico esercizio, anticipando che permangono comunque diverse incertezze, che si spera possano essere chiarite quanto prima.
Attenzione: le indicazioni fornite valgono per la prevista classificazione della nostra Regione Veneto (gialla), che dovrebbe avvenire nella giornata di oggi venerdì 23 aprile (con validità da lunedì 26 aprile).
Limitazioni agli spostamenti
È confermato il “coprifuoco” dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, periodo notturno durante il quale gli spostamenti devono essere giustificati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È inoltre disposta la possibilità di recarsi, nell’ambito della regione, presso abitazioni private, ma solo nell’orario 5-22 e in numero massimo di 2 persone (oltre a eventuali minori di 14 anni o persone disabili). Dal 1° maggio è possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata (diversa dalla propria) in 4 persone al posto di 2, con minori di 18 anni (anziché 14). Per gli spostamenti fuori regione valgono esclusivamente le note motivazioni (lavoro, salute, necessità), a meno che non ci si sposti in altra regione “gialla”. Chi è munito di “pass” (certificazione verde) può spostarsi da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni.
Pubblici esercizi
Sono consentiti:
- il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 5 e fino alle ore 22, esclusivamente all’aperto e con consumo al tavolo. Non vi è differenza tra bar, ristoranti o altro genere di attività;
- il servizio di vendita per asporto fino alle ore 18 per i bar (codice ATECO principale 56.3) e fino alle ore 22 per tutte le altre attività (ristoranti, pizzerie, pasticcerie, ecc.);
- il servizio di consegna a domicilio 24 ore su 24.
Non è prevista la possibilità di effettuare né somministrazione esterna ai clienti in piedi, né somministrazione interna (ad esempio, al bancone), anche se per quest’ultima fattispecie sono stati chiesti chiarimenti alla Prefettura di Padova.
La somministrazione in sale interne è consentita a partire dal 1° giugno, anche se FIPE e talune parti politiche stanno mettendo pressione al Governo affinché si possa anticipare tale termine.
Per la vendita per asporto valgono le regole precedenti, per cui il prodotto va servito in recipienti/contenitori chiusi e il consumo deve avvenire lontano dall’esercizio. Non è possibile apprestare tavoli, piani di appoggio, panchine o altri elementi che invitino i clienti a consumare nei pressi dell’esercizio.
Non sono state introdotte nuove linee-guida, pertanto valgono le regole precedenti riguardo al distanziamento (1 metro sia tra clienti di tavoli diversi, che clienti dello stesso tavolo, se non conviventi) e al numero massimo di persone per tavolo (4 persone, salvo che siano conviventi).
Non è previsto un numero massimo di clienti ai quali può essere reso il servizio, per cui, ovviamente nel rispetto del distanziamento e di tutte le altre regole anti-Covid, è possibile anche organizzare banchetti per cerimonie. Gli esercenti che intendano svolgere il servizio di somministrazione all’aperto, devono esporre un cartello aggiornato con la “capienza” (esterna) del locale.
Un quesito ricorrente riguarda la possibilità di poter proseguire con il servizio di “mensa contrattualizzata”, da svolgere al chiuso. Non essendo disciplinato nel nuovo Decreto Legge, ci si dovrebbe poter rifare al precedente DPCM del 2 marzo, che ne consentiva lo svolgimento. Peraltro, la Regione Veneto, con nota emessa in data odierna (23/04/2021), ha chiarito che « Nella relazione illustrativa del Decreto legge si afferma: “Resta fermo quanto previsto dal dPCM in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso”», confermando di fatto che si può proseguire con le regole precedenti.
Attività sospese e consentite
Rimangono sospese le attività di sala giochi (compresi i giochi all’interno dei pubblici esercizi) e di sala da ballo. Ripartono gli spettacoli al cinema, teatri e similari, ma solo con posti a sedere, capienza dimezzata e massimo 500 spettatori al chiuso e 1.000 all’aperto. Dal 15 giugno ripartono le fiere, mentre dal 1° luglio riprendono anche i congressi e convegni in presenza. Nella definizione di “fiera” non dovrebbero essere comprese anche le sagre, che pertanto rimangono al momento vietate. I negozi presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive (tranne farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole). Sono consentite le attività delle strutture ricettive (alberghi, ecc.), nel rispetto delle previste linee guida.
Aspetti dubbi
Prima di tutto, occorre chiarire cosa si intenda per “all’aperto”, in quanto molti locali dispongono di aree esterne, chiuse con strutture più o meno fisse, su uno o più lati, oltre alla copertura superiore. APPE ha già chiesto alla Prefettura di Padova un chiarimento in merito a tale definizione, in modo da poter dare indicazioni certe agli esercenti. Un altro aspetto riguarda le attività che sono collocate, ad esempio, nell’ambito di “gallerie” di centri commerciali o edifici similari: anche in questo caso, non è chiaro se possano rientrare nella definizione di area all’aperto.
Un altro dubbio riguarda i comportamenti da tenere, qualora vi fosse un evento improvviso che impedisse la prosecuzione della somministrazione in area esterna (si pensi, ad esempio, a un temporale improvviso durante un pranzo domenicale). Si è chiesto alla Prefettura se, in tal caso, in via del tutto eccezionale, si possa proseguire il servizio all’interno.
Le risposte a queste e altre domande, verranno rese tempestivamente rese note dall’APPE attraverso i consueti canali informativi.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il testo del DPCM o contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it)
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