“Decreto agosto” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ecco le principali novità
In breve
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, il Decreto Legge “Agosto” che, utilizzando i 25 miliardi di euro di nuovo indebitamento, predispone ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia italiana. Il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104...
...Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, il Decreto Legge “Agosto” che, utilizzando i 25 miliardi di euro di nuovo indebitamento, predispone ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia italiana.
Il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203, ed entra in vigore oggi, sabato 15 agosto 2020.
Il Governo è intervenuto con particolare impegno nel tutelare la forza lavoro, con interventi di proroga degli ammortizzatori sociali e di momentaneo taglio del costo del lavoro, nonché con specifiche misure per il settore del turismo. Meno incisivo risulta, tuttavia, l’intervento sulla parte degli aiuti alle imprese del comparto dei pubblici esercizi che, pur in presenza di misure di interesse, risultano ancora parziali se parametrate al crollo dei livelli di fatturato e allo stato di grave sofferenza che le imprese del settore stanno affrontando.
La FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi – ha predisposto un focus di approfondimento tecnico sulle disposizioni di maggiore interesse per i pubblici esercizi.
I provvedimenti si possono comunque sintetizzare come di seguito.
Materia: lavoro
Art. 1. Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
I datori di lavoro possono presentare una domanda di concessione dei trattamenti di Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per ulteriori periodi rispetto a quelli già previsti dai provvedimenti “Cura Italia” e “Rilancio” a partire dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Sono previste nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane per le quali è previsto un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 (non previsto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019).
Art. 3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di ammortizzazione sociale introdotti dal presente decreto e che abbiano fruito di quelli precedenti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Art. 6 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
Art. 7. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
Per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato
Art. 8. Modifiche all’articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dal d.lgs. n. 81/2015. È abrogata la proroga obbligatoria dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione e dell’apprendistato di primo e terzo livello prevista in conseguenza dell’utilizzo degli strumenti emergenziali di ammortizzazione sociale.
Art. 9 Nuova Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Ai lavoratori dipendenti stagionali e a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. È erogata un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Art. 14 Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotti dal decreto in commento ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per il mancato utilizzo degli stessi resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Alle stesse condizioni descritte resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604.
Materia: economia
Art. 58 Fondo per la filiera della ristorazione
Si tratta di una disposizione fortemente voluta dalla FIPE, in quanto istituisce un fondo presso il MIPAAF con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2020, specificamente destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese di “ristorazione con somministrazione” (codice ATECO 56.10.11], “mense” (codice ATECO 56.29.10) e “catering continuativo su base contrattuale” (codice ATECO 56.29.20), in attività al 15 agosto 2020, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P.. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore del 25% dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei corrispondenti mesi del 2019. Tuttavia, occorre segnalare che la dizione letterale della norma, riserva questo contributo ai soli soggetti che abbiano avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. La Federazione si è già attivata con il Governo per promuovere la modifica del suindicato limite di accesso, in quanto, verosimilmente, il legislatore è incorso in un mero errore materiale, volendo in realtà consentire l’accesso al contributo anche alle imprese sorte in tale data per le quali, probabilmente, non ricorre la perdita di fatturato sopra indicata.
Art. 59 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
Il contributo in oggetto, non cumulabile con quello di cui al precedente art. 58, spetta alle attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico – il cui fatturato/corrispettivi relativi al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 – svolte nelle zone “A” o equipollenti di Comuni che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paese esteri: a) per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni; b) per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni. Ricade nell’elenco anche il Comune di Padova. L’erogazione del contributo è stato così determinato: a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019; b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel 2019; c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel 2019. La norma prevede un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per gli altri soggetti e possono accedervi anche coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.
Art. 65 Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL n. 18/2020
La norma proroga la moratoria straordinaria di cui all’art. 56 del Cura Italia. Si tratta di una misura d’interesse per il comparto in quanto consente alle micro, piccole e medie imprese aventi sede in Italia, di avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:
- le linee di credito “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 17 marzo 2020, ora non potranno essere revocati sino al 31 gennaio 2021 (anziché 30 settembre 2020);
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 31 gennaio 2021 (anziché 30 settembre 2020) è rinviata al 31 gennaio 2021, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità;
- è sospeso fino al 31 gennaio 2021 il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 31 gennaio 2021 (anziché 30 settembre 2020) e lo stesso deve esser riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tuttavia, va segnalato che per le imprese del comparto del turismo, quest’ultima disposizione va coordinata con quanto stabilito dal successivo art. 77, comma 2 del provvedimento in oggetto, secondo cui il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogato al 31 marzo 2021.
Art. 76 Sospensione scadenza titoli di credito
La disposizione modifica l’art. 11 del Liquidità di tal che, ai sensi della nuova formulazione del comma 1, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito con efficacia esecutiva sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Inoltre, il comma 2 ora stabilisce che gli assegni portati all’incasso, a prescindere dalla data di emissione, non sono protestabili fino 31 agosto 2020.
Art. 76 Misure urgenti per il settore turistico
In questa sede si segnala solo che la disposizione in commento estende il periodo per il quale far valere il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo di cui all’art. 28 del Rilancio, includendovi, per gli esercenti attività d’impresa anche il mese di giugno, mentre, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, quello di luglio.
Art. 78 Esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo
La norma implementa quanto già disposto dall’art. 177 del Rilancio – che ha sancito l’esenzione dalla prima rata dell’IMU relativamente ad alcune categorie del settore turistico – stabilendo che per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della L. n. 160/2019, anche con riguardo agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Art. 91 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
La disposizione opera nei confronti dei versamenti tributari e contributivi di cui agli artt. 126 e 127 del Rilancio che, quindi, ora possono essere effettuati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Art. 104 Proroga TOSAP e COSAP
La disposizione è stata fortemente voluta dalla Federazione in quanto va a prorogare i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 181 del “Rilancio”, per cui i pubblici esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico fino al 31 dicembre 2020:
- sono esonerati dal pagamento della TOSAP e del COSAP;
- possono accedere a una procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e non è dovuta l’imposta di bollo;
- non devono subordinare ad autorizzazioni della Soprintendenza la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti d’interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili (dehors, tavoli, ecc).
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