Credito d’imposta sulle locazioni e affitti d’azienda, istruzioni operative



In breve

Con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sull’utilizzo della misura agevolativa introdotta dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”, che riconosce un credito d’imposta commisurato...

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Con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sull’utilizzo della misura agevolativa introdotta dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”, che riconosce un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, o dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.

Numerose sono le precisazioni contenute nel documento, dai requisiti per accedere alla misura e alle modalità di fruizione del credito, con particolare attenzione dedicata alla platea dei beneficiari, che comprendono, tra gli altri, anche i forfetari e le imprese agricole, coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica anche stagionale e gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale. Viene inoltre chiarito che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività.

Infine, si evidenzia che è possibile utilizzare da subito il credito d’imposta in compensazione, con il modello F24, utilizzando il codice tributo “6920”, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 giugno 2020.

I soggetti ammessi
Beneficiari del credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, sono inclusi i soggetti in regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Misura del credito.
Il “tax credit” è stabilito in misura percentuale, pari al 60%, in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, e pari al 30%, in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Nel documento vengono delineati nel dettaglio gli aspetti in cui è possibile fruire del beneficio, in relazione all’ambito oggettivo di applicazione della norma, soffermandosi, tra l’altro, sia a definire il caso in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing (solo operativo, escluso il finanziario), sia ad analizzare le ipotesi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, purché l’oggetto di tali accordi includa almeno un immobile a uso non abitativo “destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece, è commisurato con riferimento all’importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Per poter fruire del credito è necessario che il canone sia stato corrisposto e in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Nel caso in cui il canone, invece, sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio riparametrandole alla durata complessiva del contratto.

Per dimostrare l’avvenuto pagamento, i beneficiari devono rispettare i principi previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d’impresa (articolo 109 del TUIR), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa, conservando il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.

Nel caso in cui le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta (cfr., Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 11/E del 2020).

Requisiti per ottenere il beneficio.
Condizione per fruire della misura agevolativa è che gli esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi, può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. Nel documento citato viene precisato che la condizione connessa alla riduzione del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica, mentre per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale.

Modalità di utilizzo del credito.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • con cessione al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

La compensazione deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920” (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 giugno 2020).

Al fine di consentire un più rapido utilizzo delle misure introdotte, l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che, fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta può essere oggetto di cessione, anche parziale.

Nell’ipotesi in cui il “tax credit” sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. In pratica, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.

Il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità previste per il cedente, ossia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto oppure in compensazione. La quota di credito non utilizzata dal cessionario nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite in un prossimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Divieto di cumulabilità con il credito d’imposta “botteghe e negozi”.
Per evitare una “duplicazione” di soggetti e di spese, il comma 8 dell’articolo 28 del decreto “Rilancio” prevede il divieto di cumulo con il credito d’imposta previsto dall’articolo 65 del decreto “Cura Italia” per i canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo. Nel documento in esame si precisa che nell’ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi, ad esempio per mancato pagamento del canone di locazione, è possibile optare per il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”.

Resta fermo per le imprese o esercenti arti e professioni, che non avevano i requisiti per accedere al beneficio di cui all’articolo 65, l’accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 28, qualora rientrino nell’ambito oggettivo e soggettivo.



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