Affitti e locazioni: dal 13 luglio si può “cedere” il credito d’imposta
In breve
Come già comunicato, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, i decreti “Cura Italia” e “Rilancio” riconoscono alcuni crediti d’imposta per: botteghe e negozi ( art. 65 decreto “Cura Italia”); canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo...
...Come già comunicato, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, i decreti “Cura Italia” e “Rilancio” riconoscono alcuni crediti d’imposta per:
- botteghe e negozi ( art. 65 decreto “Cura Italia”);
- canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del decreto “Rilancio”);
- l’adeguamento degli ambienti di lavoro ( art. 120 del decreto “Rilancio”);
- la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ( art. 125 del decreto “Rilancio”).
A tale proposito, l’articolo 122 del citato decreto “Rilancio” prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei suindicati crediti d’imposta possano, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020, vengono definite le modalità attuative, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, con riferimento alla cessione dei crediti riguardanti i canoni di locazione e affitto d’azienda (credito d’imposta pari al 60% del canone).
Il suddetto Provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta può essere effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del portale web dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Con successivo provvedimento, rende noto l’Agenzia, saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.
Il Provvedimento dispone che la comunicazione debba essere redatta secondo il modello predisposto dall’Amministrazione finanziaria, indicando i dati che, a pena d’inammissibilità, deve contenere (vedi relative istruzioni).
I beneficiari del credito devono utilizzarlo con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, come previsto dalla norma. I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso beneficiario, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
Il “meccanismo” della cessione del credito d’imposta su locazioni e affitti, pertanto, si riassume in 4 fasi:
- pagamento del canone e, quindi, maturazione dei requisiti;
- stipula del contratto di cessione del credito;
- comunicazione del cedente sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- accettazione del cessionario (beneficiario) sempre sul sito dell’Agenzia.
Nel caso venga ceduto il credito relativo a contratto di locazione, il meccanismo può anche prevedere il pagamento parziale del canone, relativo alla differenza tra importo totale e credito stesso (ad esempio, in caso di canone mensile di 3.000 euro, si possono pagare 1.200 euro e “cedere” al proprietario i restanti 1.800 euro).
Infine, l’Agenzia delle Entrate rende noto che, con successivi provvedimenti, saranno definite le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.