I contributi ricevuti vanno pubblicizzati sul proprio sito internet (o su quello di APPE)
In breve
Secondo la legge n. 124/2017, è obbligatorio per le imprese e associazioni pubblicizzare i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, se gli stessi superano, nell’arco dell’anno, l’importo totale di 10 mila euro. La pubblicità va fatta entro il 30 giugno dell’anno...
...Secondo la legge n. 124/2017, è obbligatorio per le imprese e associazioni pubblicizzare i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, se gli stessi superano, nell’arco dell’anno, l’importo totale di 10 mila euro. La pubblicità va fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello durante il quale si sono ottenuti i contributi.
Chi è interessato
Sono interessate tutte le imprese (sia ditte individuali, che società di persone e di capitali) e le associazioni che nel corso del 2020 hanno percepito contributi pubblici per un importo cumulativo superiore a 10 mila euro. Si sommano i contributi erogati dallo Stato, dalla Regione, dal Comune, dalla Camera di commercio e/o di altri enti.
Come si effettua la pubblicità
La normativa prevede che:
- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio ordinario, la pubblicità è effettuata mediante inserimento dell’informazione nella nota integrativa;
- per tutti gli altri soggetti (ditte individuali, società di persone, associazioni, ecc.) la pubblicità è effettuata mediante inserimento dell’informazione nel proprio sito internet o, qualora non si disponga di sito internet, nel sito della propria associazione di categoria di appartenenza.
Le informazioni obbligatorie
Le informazioni obbligatorie devono essere fornite preferibilmente in forma schematica e devono essere di immediata comprensibilità per il pubblico. In particolare, vanno indicati:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale.
Esempio di informazione:
Nota: per gli “aiuti di stato” pubblicati sul Registro Nazionale degli aiuti di stato è sufficiente indicare che si rinvia a quel sito per la consultazione del dettaglio degli importi percepiti.
L’anno 2020
Poiché nel corso del 2020, tra crediti d’imposta, contributi a fondo perduto e agevolazioni varie è molto probabile che le imprese abbiano superato il limite di 10 mila euro, è importante provvedere alla pubblicazione delle informazioni sopra richiamate entro la data di mercoledì 30 giugno.
Sanzioni
L’inosservanza degli obblighi di pubblicità comporta l’applicazione:
- della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto (con un minimo pari a € 2.000);
- della sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Soltanto in caso di inadempimento all’obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell’integrale restituzione di quanto ricevuto.
Le suddette sanzioni sono irrogate dalla Pubblica amministrazione erogante o dal Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.
Servizio APPE
Gli associati privi di sito internet possono beneficiare del servizio gratuito messo a disposizione da APPE: compilando l’apposito modulo riportato di seguito le informazioni fornite saranno pubblicate sulla pagina che l’Associazione ha appositamente predisposto.
Nota importante: APPE non si assume responsabilità circa la correttezza delle informazioni, che saranno pubblicate così come trasmesse dall’esercente.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni è sufficiente contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it)
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