DPCM 3 novembre, chiarimenti su bar nei centri commerciali, ristorazione “serale”, autocertificazione e consegna a domicilio di bevande alcoliche



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In breve

In relazione all’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha rinnovato le limitazioni già previste per i pubblici esercizi (ad esempio, prevedendo l’obbligo di chiusura alle ore 18), l’APPE ha inviato alla Prefettura di Padova una lettera con...

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In relazione all’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha rinnovato le limitazioni già previste per i pubblici esercizi (ad esempio, prevedendo l’obbligo di chiusura alle ore 18), l’APPE ha inviato alla Prefettura di Padova una lettera con la richiesta di alcuni chiarimenti.
Dopo un utile confronto con l’Autorità territoriale e la pubblicazione di alcune note e circolari, sono emerse le seguenti indicazioni.

Pubblici esercizi all’interno dei centri commerciali

I bar, gelaterie, pasticcerie e gli altri esercizi di somministrazione presenti all’interno dei centri commerciali potranno rimanere aperti nei fine settimana, così come le attività di commercio alimentare, tabaccherie, farmacie, ecc. Non si applicano a questi esercizi, infatti, gli obblighi di chiusura disposti per le attività commerciali “generiche” del settore non alimentare.
Ovviamente, i locali aperti dovranno rispettare tutte le regole previste per i pubblici esercizi (chiusura alle ore 18, rispetto della distanza interpersonale, ecc.).

Autocertificazione per gli spostamenti

Qualora l’esercente o un dipendente/collaboratore debba spostarsi durante l’orario di “coprifuoco” (prima delle ore 5 o dopo le ore 22) ad esempio per recarsi presso il pubblico esercizio, per tornare a casa dopo la chiusura o per effettuare le consegne a domicilio, dovrà sempre essere munito di autocertificazione. Gli spostamenti, nei casi sopra riportati, sono consentiti in quanto giustificati per esigenze lavorative.
Nel caso di consegna a domicilio, al fine di cercare di snellire le procedure di ispezione delle autorità (Polizia Locale, Carabinieri, ecc.) in caso di eventuale controllo, APPE ha predisposto un cartello da esporre nel parabrezza dell’auto adibita al servizio di consegna. Ovviamente, l’esibizione del cartello non dispensa dai controlli, ma potrebbe forse accelerare le procedure, in modo da non arrivare dal cliente con le pietanze fredde.

Somministrazione agli alloggiati nelle strutture ricettive

È noto che è consentita, ai sensi dell’Ordinanza regionale n. 145, l’attività di mensa per lavoratori in trasferta (anche in orario serale), previo apposito accordo con il datore di lavoro e comunicazione al Comune dello svolgimento del servizio. APPE ha chiesto se il medesimo principio si possa applicare anche a beneficio degli alloggiati in strutture ricettive prive di ristorante (ad esempio b&b, affittacamere, ecc.). Purtroppo, il Ministero dell’Interno, con nota del 7 novembre, ha escluso tale possibilità, affermando che «nelle strutture alberghiere prive di servizi di ristorazione potrà essere praticata la consegna a domicilio di alimenti e bevande, anche ai fini della consumazione in camera».

Vendita per asporto di bevande alcoliche e imposta sulle accise

L’Agenzia delle dogane e monopoli, con nota dello scorso luglio, ha chiarito che la consegna a domicilio del consumatore di bevande alcoliche è una «forma distributiva ulteriore», meramente accessoria rispetto alla somministrazione e, pertanto, qualora si decida di consegnare prodotti quali cocktail o bevande miscelate non imbottigliate, è sufficiente essere in possesso della normale licenza UTF.

Per maggiori informazioni sugli argomenti sopra riportati è sempre possibile contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it).



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