Divieto di utilizzo di prodotti in plastica monouso



In breve

È stato pubblicato il 30 novembre 2021 il Decreto Legislativo n. 196/2021 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”, che entrerà in...

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È stato pubblicato il 30 novembre 2021 il Decreto Legislativo n. 196/2021 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 14 gennaio 2022.

In attuazione della Direttiva sopra richiamata, il Decreto Legislativo intende privilegiare l’impiego di prodotti sostenibili e riutilizzabili e introduce disposizioni diversificate a seconda della tipologia di prodotto di plastica monouso di cui si tratta.

Con riferimento alle disposizioni di interesse per i pubblici esercizi, si segnalano i seguenti aspetti.

Art. 4 – Riduzione del consumo

Gli accordi di programma (commi 1 – 3)
La disposizione prevede che, al fine di ridurre, entro il 2026, in modo considerevole il consumo di prodotti di plastica monouso indicati nella parte A dell’Allegato al D.lgs (tra cui: tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi, e contenitori per alimenti con determinate caratteristiche, a cui si aggiungono i bicchieri di plastica monouso ex art.4, comma 6), le istituzioni competenti (tra cui MiTE, MISE e le Regioni) stipulino accordi di programma – vale a dire accordi di coordinamento – anche con le imprese di settore, soggetti privati e associazioni di categoria.

I criteri ambientali minimi (comma 4)
Inoltre, ai medesimi fini di cui sopra, il comma 4 prevede che nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti pertinenti, le stazioni appaltanti favoriscano l’impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso. A tal fine è previsto che si faccia riferimento alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione.

Il credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riutilizzabili (comma 7)
In linea con gli obiettivi suddetti di riduzione del consumo, rilevante è la previsione di un credito d’imposta a vantaggio delle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’Allegato “Parte A” e “Parte B” riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nella misura del 20% delle spese sostenute e fino all’importo massimo annuale di 10.000 euro per ogni beneficiario. Sarà un Decreto del MiTE di concerto con il MEF (da adottare entro il 15 marzo 2022) a stabilire i criteri e le modalità di attuazione della misura, fermo restando che dovranno essere previsti criteri di priorità in ordine all’acquisto di prodotti monouso destinati a entrare in contatto con gli alimenti.

Art. 5 – Restrizioni all’immissione sul mercato

La disposizione in commento prevede importanti restrizioni con riferimento all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte B dell’Allegato (tra cui: posate, piatti, cannucce, contenitori per alimenti in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso, ecc.) e ai prodotti in plastica oxo-degradabile.
L’immissione sul mercato è definita come “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato. Non è considerata immissione sul mercato la distribuzione di un prodotto successiva alla prima messa a disposizione sul mercato”.
Tale concetto si differenzia, quindi, dalla mera messa a disposizione sul mercato che viene definita dall’art. 3, comma 1, lett. g) come “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito”.
In particolare:
– al comma 1, viene introdotto il divieto (a partire dal 14.01.2022) di immettere sul mercato i prodotti sopra indicati;
– mentre, al comma 2, è previsto che la messa a disposizione sul mercato degli stessi prodotti sia consentita esclusivamente fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui sopra, e quindi prima del 14.01.2022.
Pertanto, anche le imprese di Pubblico Esercizio dovranno inevitabilmente aggiornare la propria organizzazione d’impresa, avendo cura di utilizzare solo prodotti con caratteristiche diverse da quelli in plastica monouso oggetto di divieto, potendo, nel contempo, solamente smaltire le scorte accumulate in magazzino. Sul punto è bene precisare che per non incorrere in violazioni (che, come si vedrà, comportano la possibile applicazione di sanzioni), occorrerà essere in possesso della prova che tali prodotti siano stati resi disponibili sul mercato dal produttore per la prima volta in data antecedente al 14 gennaio 2022.
Ciò considerato, sarebbe preferibile utilizzare prodotti acquistati dal proprio fornitore prima della data suddetta o, in alternativa, laddove si acquisti in data successiva, occorrerebbe farsi consegnare dal fornitore o dal grossista idonea documentazione dalla quale si evinca che il prodotto è stato immesso sul mercato in un momento antecedente all’inizio della decorrenza del divieto di immissione (quindi prima del 14 gennaio 2021).
Al comma 3 della norma è previsto che non rientra nel divieto di cui al comma 1 (cfr. sopra) l’immissione sul mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile (conformi alla norma UNI EN 13432 o 14995) con percentuali di materia prima rinnovabile pari o maggiore al 40 per cento (e superiori al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2024) in alcune ipotesi espressamente previste, tra le quali:
– tutti i casi in cui non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti in plastica monouso vietati destinati ad entrare in contatto con gli alimenti (lett. a);
– qualora l’impiego di tali prodotti in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, tra gli altri, le mense (lett. b);
– in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone (lett. e) o in considerazione della particolare tipologia di alimenti e bevande (lett. d).

Art. 6 e 7 – Requisiti dei prodotti e requisiti di marcatura

Le disposizioni introducono delle limitazioni all’immissione sul mercato di una serie di prodotti, e di conseguenza disciplinano il relativo regime di smaltimento delle scorte da parte degli acquirenti (tra cui i Pubblici Esercizi).
In particolare:
– l’art. 6 prevede che a partire dal 3 luglio 2024 i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato (vale a dire i contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri in plastica monouso i cui tappi e coperchi sono di plastica) potranno essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso. Similmente a quanto già previsto per i prodotti in plastica monouso di cui all’art. 5, si prevede, inoltre, che la messa a disposizione sul mercato dei prodotti non conformi a quanto detto sopra sia consentita fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato prima del 3 luglio 2024;
– l’art. 7 dispone che a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento (14 gennaio 2022) alcuni prodotti di plastica monouso, tra cui, per quanto di interesse per i Pubblici Esercizi, tazze o bicchieri per bevande dovranno rispettare una serie di requisiti di marcatura concernenti un’informativa ai consumatori sulle modalità di gestione del rifiuto e sull’eventuale presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione. Anche in questo caso si prevede che lo smaltimento delle scorte non conformi ai suddetti requisiti sia consentito a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato prima del 14 gennaio 2022.
• Art. 9 – Raccolta differenziata
Per ciò che concerne le bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri compresi i relativi tappi e coperchi (esclusi, tra gli altri, le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica) la disposizione prevede che con Decreto del MiTE possano essere istituiti sistemi di cauzione e rimborso nonché previsti specifici obiettivi di raccolta differenziata. La norma va correlata con quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. i-bis) del D.L. “Governance PNRR e Semplificazioni” n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, il quale prevede che gli operatori economici dovranno adottare sistemi di restituzione con cauzione, nonché sistemi per il loro riutilizzo per gli imballaggi in plastica, vetro e metallo utilizzati per acqua e per altre bevande. A tal fine, è previsto che, con regolamento del MiTE (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 novembre scorso), siano definiti le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottino suddetti sistemi.

Art. 14 – Sanzioni

La disposizione normativa, anzitutto, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro per “l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 1”.

Materiale da scaricare

Decreto Legislativo 196/2021



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