Decreto “fisco e lavoro”, rifinanziate quarantena e la cassa integrazione
In breve
Con l’approvazione del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (ribattezzato decreto “fisco e lavoro”) sono state introdotte alcune novità legislative che hanno un impatto diretto sulle imprese. Si riportano di seguito le principali novità per i pubblici esercizi,...
...Con l’approvazione del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (ribattezzato decreto “fisco e lavoro”) sono state introdotte alcune novità legislative che hanno un impatto diretto sulle imprese.
Si riportano di seguito le principali novità per i pubblici esercizi, rinviando alla lettura del documento illustrativo predisposto da Confcommercio per informazioni di dettaglio.
Equiparazione della quarantena alla malattia
Viene esteso fino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, equiparato alla malattia e non computabile ai fini del periodo di comporto e le tutele suddette sempre fino al 31 dicembre 2021 sono poste a carico dello Stato.
Congedi parentali
Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro (in forma giornaliera od oraria) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) a seguito di contatto ovunque avvenuto. Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa compresa la relativa copertura della contribuzione figurativa.
Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.
Le tredici settimane dei trattamenti in esame sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui al decreto legge n. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.
Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del d.lgs. n. 81/2008. (*)
(*)
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
Mancanza di protezioni verso il vuoto;
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.