AGGIORNATO // Contributo a fondo perduto per le attività del centro storico di Padova



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In breve

Attenzione: questa notizia interessa esclusivamente le attività ubicate nella “zona A” del Comune di Padova. AGGIORNAMENTO: per controllare se un determinato indirizzo ricade in Zona A è sufficiente collegarsi al seguente sito: https://cartografia.comune.padova.it/viewer/index_zto.html  e inserire l’indirizzo nel campo di ricerca...

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Attenzione: questa notizia interessa esclusivamente le attività ubicate nella “zona A” del Comune di Padova.

AGGIORNAMENTO: per controllare se un determinato indirizzo ricade in Zona A è sufficiente collegarsi al seguente sito:

https://cartografia.comune.padova.it/viewer/index_zto.html 

e inserire l’indirizzo nel campo di ricerca a sinistra: se la relativa area è colorata di rosa significa che si ricade in Zona A (in ogni caso è presente una legenda).

Come già comunicato il Decreto “Agosto” (D. L. 104/2020) ha introdotto un’indennità una-tantum per le imprese (tra cui i pubblici esercizi) ubicate nella “zona A” (centro storico) del Comune di Padova (e di altri 28 comuni nel resto d’Italia).

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 12/11/2020 il Decreto che stabilisce termini e modalità di presentazione della domanda, che si riassumono di seguito.

Il contributo spetta a condizione che, nel mese di giugno 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’impresa sia inferiore ai due terzi di quelli realizzati nel mese di giugno 2019.

Il contributo è pari ad una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020 e quelli di giugno 2019, nelle seguenti misure:

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’anno 2019;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nell’anno 2019;
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nell’anno 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura minima di 1.000 euro per le ditte individuali e 2.000 euro per le società.

Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 luglio 2019, mentre non è previsto alcun contributo per le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 1° luglio 2020.

Così, per fare un esempio pratico, per un’impresa

  • che nel 2019 ha fatturato 250.000 euro
  • che nel mese di giugno 2019 aveva avuto ricavi pari a 20.000 euro
  • che nel mese di giugno 2020 ha avuto ricavi per 4.000 euro

il contributo è pari a euro 2.400, così calcolati: 20.000-4.000 = 16.000 euro (differenza dei ricavi)
16.000 euro x 15% (percentuale di riferimento sulla base del fatturato annuo 2019) = 2.400 euro di contributo.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 12 novembre 2020 il modello per presentare la richiesta di erogazione del contributo. La domanda, composta di una sola pagina più istruzioni, va compilata e inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 18 novembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021.

Attenzione: questo contributo non è cumulabile con quello della cosiddetta “filiera della ristorazione”, per cui l’esercente che ha possibilità di presentare entrambe le domande dovrà valutare quale dei due contributi risulti più vantaggioso.

Trattandosi di adempimento di natura simil-fiscale, gli esercenti sono invitati a contattare il proprio commercialista per la predisposizione e invio della domanda. Le imprese assistite da APPE nella tenuta della contabilità verranno contattate per gli adempimenti del caso.

Scarica il Decreto dell’Agenzia delle Entrate



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