Lavoro irregolare e sicurezza, circolare dell’Ispettorato
In breve
In breve L’Ispettorato del Lavoro, con apposita Circolare, è tornato sulle novità introdotte dal decreto legge 146/2021 (decreto “fisco e lavoro”), con particolare riferimento alle sospensioni (chiusure) delle attività a seguito di accertamento di presenza di lavoratori irregolari o di...
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L’Ispettorato del Lavoro, con apposita Circolare, è tornato sulle novità introdotte dal decreto legge 146/2021 (decreto “fisco e lavoro”), con particolare riferimento alle sospensioni (chiusure) delle attività a seguito di accertamento di presenza di lavoratori irregolari o di violazioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lavoro irregolare
La prima condizione per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività si realizza quando l’Ispettorato riscontra che «almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» (in pratica, è sufficiente che solo un lavoratore su 10 sia irregolare, perché scatti lo stop all’attività… ovviamente ne basta anche uno su due, oppure due su sette, in quanto la percentuale in tali casi è sempre superiore al 10%).
Si ricorda che la regola precedente prevedeva che:
– la percentuale minima di lavoratori irregolari fosse del 20%;
– il provvedimento di sospensione fosse “possibile” ma non automatico, come adesso.
La sanzione pecuniaria che viene comminata prevede due differenti importi: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro.
Violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
La seconda situazione che fa scattare automaticamente il provvedimento di sospensione è l’accertamento di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al decreto-legge (tra parentesi la relativa sanzione pecuniaria, in grassetto le fattispecie che possono particolarmente interessare i pubblici esercizi):
1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (euro 2.500)
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (euro 2.500)
3. Mancata formazione ed addestramento (euro 300 a lavoratore)
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (euro 3.000)
5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (euro 2.500)
6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (euro 300 a lavoratore)
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto (euro 3.000)
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno (euro 3.000)
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (euro 3.000)
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi (euro 3.000)
11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti: impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale (euro 3.000)
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (euro 3.000)
Revoca del provvedimento di sospensione
Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro. Permane, comunque, la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma da pagare, ridotta al 20%.
Maggiori informazioni
Per avere maggiori informazioni è sufficiente contattare l’ufficio paghe di APPE (tel. 049.7817233 – email paghe@appeservice.it) o consultare la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.