Integrazione salariale: chiarimenti su lavoratori a chiamata e utilizzo ferie
In breve
A seguito di alcune richieste pervenute dagli associati, si forniscono chiarimenti in merito a due aspetti collegati agli ai trattamenti di integrazione salariale utilizzabili da parte delle imprese di pubblico esercizio: Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (per le imprese che...
...A seguito di alcune richieste pervenute dagli associati, si forniscono chiarimenti in merito a due aspetti collegati agli ai trattamenti di integrazione salariale utilizzabili da parte delle imprese di pubblico esercizio: Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti) e Fondo Integrazione Salariale (per le restanti imprese).
Integrazione salariale per i lavoratori a chiamata
I lavoratori intermittenti (“a chiamata”) hanno diritto al trattamento di integrazione salariale solo se:
- risultano assunti alla data del 23 febbraio 2020;
- sono stati “chiamati” e hanno “risposto” alla chiamata precedentemente al 23 febbraio 2020 (data a partire dalla quale è stata sancita la riduzione d’orario delle attività di pubblico esercizio) per attività lavorativa da svolgersi in data successiva;
- il datore di lavoro ha effettuato la prevista comunicazione al Ministero del Lavoro.
Per “chiamate” o “risposte a chiamate” successive al 23 febbraio 2020 non è prevista alcuna integrazione.
Obbligo di utilizzo delle ferie residue al 31/12/2019 prima dell’attivazione degli strumenti di integrazione salariale
Con circolare n. 47 del 28/03/2020, l’INPS ha chiarito che <<l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza>> di concessione di trattamenti di integrazione salariale.
Anche nell’allegato 1 alla Determina del Dirigente Regionale n. 223 del 27/03/2020 “Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga”, si prevede che <<il datore di lavoro utilizzerà preferibilmente gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019) prima dell’accesso alla CIGD>>.