Indennità una-tantum per stagionali e intermittenti
In breve
Con la circolare n. 146/2020, l’INPS fornisce istruzioni amministrative circa l’Indennità una tantum e l’indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal decreto legge n....
...Con la circolare n. 146/2020, l’INPS fornisce istruzioni amministrative circa l’Indennità una tantum e l’indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal decreto legge n. 157/2020 cd. “Ristori-quater”.
Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, all’articolo 9, comma 1, ha previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori) – l’erogazione una tantum, della medesima indennità, di importo pari a 1.000 euro senza presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità.
I lavoratori destinatari della tutela citata sono:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto legge n. 137 del 2020
Il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro è a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali anche in somministrazione che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
Tabella codici ATECO (estratto)
Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
- attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
- attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
Tali lavoratori devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e non devono essere stati alla medesima data del 30 novembre 2020, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente.
Indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
- Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020. Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
- Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 1° dicembre 2020. Inoltre, i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, devono essere già iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020.
Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
I predetti lavoratori devono essere stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.
Inoltre, gli stessi, devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 1° dicembre 2020.
Tabella codici ATECO (estratto)
Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
- attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
- attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che non siano titolari alla data del 1° dicembre 2020, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.
L‘indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
I lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020, né titolari, alla data del 1° dicembre 2020, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.
Indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo di cui ai decreti-legge Cura Italia, Rilancio Italia e di cui al decreto-legge n. 104 del 2020: per tale categoria di lavoratori il requisito, relativo alla assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente previsto dalle sopra citate disposizioni normative, deve intendersi riferito esclusivamente ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Presentazione della domanda
I lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020, ma la stessa verrà erogata dall’INPS automaticamente;
I lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 entro la data del 31 dicembre 2020. Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’INPS.
Le domande relative alle indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Ristori possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 18 dicembre 2020. Il relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile nel sito internet dell’Istituto www.inps.it.
Le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 15 dicembre 2020. Il relativo servizio telematico di presentazione di dette domande è già attivo e disponibile nel sito istituzionale dell’Istituto.
Il 18 dicembre 2020 scadono i termini di presentazione delle indennità Covid-19 per le quali il legislatore non ha previsto scadenza espressa (indennità a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori delle c.d. ex zone rosse di cui all’articolo 44-bis del decreto Cura Italia).