Indennità una-tantum per lavoratori stagionali del turismo, intermittenti, dello spettacolo
In breve
Con la Circolare n. 65/2021, l’INPS fornisce le istruzioni circa l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro (introdotta dal cosiddetto “Decreto Sostegni”), a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità prevista dal “Decreto Ristori”....
...Con la Circolare n. 65/2021, l’INPS fornisce le istruzioni circa l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro (introdotta dal cosiddetto “Decreto Sostegni”), a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità prevista dal “Decreto Ristori”.
In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità una tantum” del citato decreto Sostegni sono:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Pertanto, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra citate, che hanno già fruito delle indennità, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione della stessa.
Per maggiori informazioni si invita a leggere il testo della Circolare INPS
