Gelaterie e pasticcerie: obbligo di inviare l’autocertificazione all’ULSS per non pagare 200 euro



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In breve

Le attività di produzione alimentare, tra cui gelaterie, pasticcerie, ecc. sono normalmente soggette al pagamento della tariffa per il finanziamento dei controlli da parte delle autorità sanitarie. Per non dover pagare i 200 euro previsti è obbligatorio trasmettere quanto prima l’apposito modello all’ULSS.

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Come già comunicato, da gennaio 2022 il finanziamento dei controlli ufficiali, da parte delle autorità sanitarie, compete a specifiche categorie di imprese alimentari, tra cui i laboratori di produzione. Con riferimento al settore dei pubblici esercizi, la ristorazione “pubblica” (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) viene espressamente esclusa dall’obbligo tariffario annuale, mentre è esplicitamente inclusa la ristorazione “collettiva”, ivi compresa la ristorazione di comunità ed eventi (catering e sale ricevimenti).

Sempre per quanto riguarda le attività del comparto alimentare, sono soggetti alla tariffa gli stabilimenti adibiti a:

  • commercio al dettaglio di alimenti e bevande
  • produzione di pasta fresca e/o secca
  • produzione di pane, prodotti da forno e pasticceria fresca e/o secca
  • produzione di prodotti di gelateria
  • produzione di cibi pronti in genere.

Tuttavia, per tutte le attività comunque indicate nella citata tabella A, il pagamento della tariffa non è dovuto nei casi in cui l’impresa:

  • nell’anno solare precedente, non abbia commercializzato all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti una quantità superiore al 50% della propria merce (dunque, è ragionevole ritenere escluse le imprese della ristorazione collettiva o di catering/banqueting che svolgano prevalentemente la loro attività direttamente nei confronti del consumatore finale);
  • abbia iniziato l’attività in data successiva al 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’operatore è tenuto a trasmette l’autodichiarazione.

Per non essere soggetti al pagamento della tariffa (pari a 200 euro all’anno) è obbligatorio trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno un’apposita autocertificazione, con la quale si dichiara di rientrare in uno dei casi di esenzione. Qualora, negli anni successivi, non ci fossero variazioni, non sarà necessario inviare una nuova autodichiarazione. Solo per l’anno 2023, il decreto “Milleproroghe” aveva spostato il termine al 30 giugno: sentita l’ULSS per le vie brevi, anche un invio effettuato in questi giorni è ritenuto valido.

In caso di mancato invio dell’autodichiarazione nei tempi previsti, l’ULSS applicherà la tariffa specifica, prevista dalla tabella A (appunto 200 euro annui).

Documenti da scaricare

Modulo di autodichiarazione da compilare e inviare via PEC (allegando anche il documento d’identità del sottoscrittore) alla PEC dell’ULSS 6: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Maggiori informazioni

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