DPCM 13 ottobre 2020, tante novità ma anche tanti dubbi. APPE ha già chiesto chiarimenti



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In breve

È stato sottoscritto il 13 ottobre 2020 dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, un nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), che introduce sostanziali novità che impattano direttamente sui pubblici esercizi....

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È stato sottoscritto il 13 ottobre 2020 dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, un nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), che introduce sostanziali novità che impattano direttamente sui pubblici esercizi.

In diversi punti del testo le definizioni sono generiche e di difficile interpretazione, per cui purtroppo vi sono alcune nuove prescrizioni che dovranno essere approfondite, ci si augura in tempi rapidi, con successivi provvedimenti. C’è inoltre da segnalare che, su alcuni aspetti, la Regione ha già avanzato alcune richieste di deroga o posticipazione dell’applicazione delle prescrizioni, in modo da non essere troppo impattanti su imprese e consumatori.

Si riepilogano di seguito gli aspetti principali, con particolare riferimento alle attività di somministrazione.

Art. 1, comma 1 – obbligo di portare sempre con sé la mascherina e indossarla:

  • sempre nei luoghi chiusi
  • all’aperto se in prossimità di altre persone non conviventi

con sanzione, in caso di inosservanza, da 400 a 1.000 euro.
Sono esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Attenzione: è prevista la deroga dall’obbligo di indossare la mascherina solo qualora sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e sono fatte salve le regole previste dalle linee-guida dei vari settori (per cui, ad esempio, permane la possibilità di togliere la mascherina per i clienti all’interno di un pubblico esercizio, quando sono seduti al tavolo o, se al banco, al momento della consumazione).

Art. 1, comma 6 lett. l) – rimangono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, ovviamente nel rispetto delle linee guida specifiche.

Art. 1, comma 6 lett. m) – gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, cinema, ecc. sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e con massimo 200 partecipanti al chiuso e 1.000 partecipanti all’aperto. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti (sia in spazi chiusi che all’aperto).

Art. 1, comma 6 lett. n) – restano sospese le attività che hanno luogo in discoteche e similari. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso o all’aperto, mentre sono consentite se sono collegate a “cerimonie civili o religiose” (matrimoni, battesimi, ecc.), ma con la partecipazione massima di 30 persone.

Resta del tutto da chiarire cosa si intenda per “feste” e se, ad esempio, una festa di compleanno sia, quindi, vietata. In tal caso, si arriverebbe alla situazione assurda per cui, ad esempio, dieci persone possono sedere allo stesso tavolo se non stanno festeggiando nulla, mentre non possono sedere se festeggiano un compleanno.

Ovviamente APPE ha già chiesto delucidazioni circa questa incomprensibile previsione, soprattutto considerando che, con riguardo alle abitazioni private, è soltanto “raccomandato” di evitare le feste. Di fatto, quindi, si potrebbe arrivare a una situazione in cui nei pubblici esercizi, controllati e controllabili, non si possono fare feste, mentre in casa, dove di fatto non ci sono possibilità di controlli, tali feste sono sconsigliate.
Collegato a questo aspetto, c’è il dubbio sulla possibilità di effettuare un servizio di catering, ad esempio in occasione di un matrimonio, presso il domicilio del consumatore.

Art. 1, comma 6 lett. ee) – le attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, ecc.) con il servizio («consumo») al tavolo sono consentite fino alle ore 24. Dopo tale ora, le attività devono essere sospese e potranno riprendere solo il giorno seguente (non è specificato da quale orario). Se, nelle medesime attività, c’è anche (o solo) il servizio al banco, lo stesso va sospeso a partire dalle ore 21. Sempre dalle ore 21 è vietato il consumo di alimenti e bevande «sul posto o nelle adiacenze» del locale. Attenzione: non si fa riferimento alle bevande alcoliche, per cui è vietato il consumo, ad esempio, anche di gelati o bibite varie. È inoltre consentita, anche dopo le ore 21, l’attività di vendita per asporto dei prodotti (anche alcolici), purché gli stessi vengano consumati in altro luogo.
Da fatto, quindi, i locali con pochi (o senza) posti a sedere possono proseguire la propria attività dopo le ore 21, vendendo per asporto i propri prodotti somministrati, che i clienti dovranno tuttavia consumare in altro luogo, compatibilmente con le prescrizioni vigenti (ad esempio, nel Comune di Padova vige il Regolamento di Polizia Urbana che prevede il divieto «nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica»).

Riguardo ai dubbi sopra espressi (con particolare riferimento alla definizione di “feste”), non appena ci saranno i necessari chiarimenti, gli stessi saranno comunicati attraverso i consueti canali informativi.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entra in vigore il 14 ottobre 2020 e ha validità (salvo proroghe) fino al 13 novembre 2020.



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