Corona virus, quando e come si ripartirà?
In breve
Sono decine le telefonate, messaggi ed email che la Segreteria dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi riceve ogni giorno sul tema: quando potremo ripartire? Come dovremo organizzarci? Occorre partire da un presupposto certo: oggi, nessuno sa con certezza quando sarà concesso di...
...Sono decine le telefonate, messaggi ed email che la Segreteria dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi riceve ogni giorno sul tema: quando potremo ripartire? Come dovremo organizzarci?
Occorre partire da un presupposto certo: oggi, nessuno sa con certezza quando sarà concesso di riaprire le porte dei bar, dei ristoranti, dei locali serali, delle discoteche, delle pizzerie e dei pubblici esercizi in generale. È noto che le discoteche, prima, e gli altri pubblici esercizi, poi, sono state tra le prime attività a essere chiuse per decreto: si teme, quindi, che saranno anche tra le ultime a essere riaperte. La motivazione è data dal fatto che si tratta di attività dove le persone vengono a più stretto contatto, sostano per diverso tempo, interagiscono e, quindi, (si presume) sono più a rischio di diffondere il contagio del virus.
Alcuni “media” riportano che una possibile data di riapertura delle attività di somministrazione (bar, ristoranti, ma non le discoteche) possa essere il 18 maggio, mentre il 4 maggio potrebbe essere la data dalla quale si può re-introdurre la possibilità della vendita per asporto (take-away). Quanto “affidabili” sono queste previsioni? Difficile dirlo, anche se si ritiene improbabile che possano essere autorizzate le aperture di altre attività (uffici, enti pubblici, negozi, ecc.) senza dare, in parallelo, la possibilità di aprire i pubblici esercizi (anche se solo per il take-away), in modo da poter acquistare i prodotti alimentari almeno per la pausa pranzo dei lavoratori.
Altro aspetto fondamentale riguarda le modalità con le quali si potrà aprire: anche in questo caso, circolano su Facebook immagini di tavoli divisi da plexiglass, oppure termometri per misurare le temperature dei clienti, macchine per trattare gli ambienti con ozono e molto altro ancora.
È importante sottolineare che, ad oggi, le uniche disposizioni ufficiali che riguardano gli ambienti di lavoro risultano essere quelle relative al protocollo d’intesa firmato dalle associazioni di categoria e sindacati, nonché la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto del 13 aprile 2020.
Si riepilogano di seguito le disposizioni “pratiche” previste dal protocollo siglato in data 14/03/2020 e, in seguito, integrato con un secondo documento firmato in data 26/03/2020 (attenzione: i protocolli si riferiscono ovviamente ad attività aperte, come ad esempio i supermercati):
– cercare di garantire la distanza minima interpersonale di almeno un metro tra operatori e, qualora ciò non fosse possibile, adottare misure di protezione individuale (guanti, mascherine);
– procedere alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali;
– tutto il personale che opera all’interno delle attività deve lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare disinfettanti messi a disposizione dall’azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l’eventuale esaurimento;
– deve essere garantita l’igiene delle superfici utilizzando i prodotti disinfettanti forniti dall’azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l’eventuale esaurimento;
– sarà esposta, all’ingresso e all’interno dei punti vendita, la cartellonistica informativa al fine di rendere edotto il cliente sui comportamenti da tenere; potranno altresì essere emanati annunci vocali all’interno dei punti vendita;
– è necessario utilizzare distanziatori o cartellonistica orizzontale davanti ai banchi serviti ed in prossimità delle casse, avendo cura di verificare il rispetto da parte di tutti della distanza di almeno un metro;
– l’azienda metterà a disposizione all’ingresso dei punti vendita un disinfettante in gel o liquido;
– è possibile (non obbligatorio) procedere alla misurazione della temperatura corporea del personale al momento dell’ingresso in azienda; se la temperatura è superiore a 37,5 gradi non è consentito l’accesso nei luoghi di lavoro;
– i fornitori esterni devono essere fatti entrare in azienda cercando di ridurre al massimo il contatto con il personale aziendale;
– l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia;
– l’accesso agli spazi comuni (esempio spogliatoi o bagni) è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
– dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
– la pulizia e sanificazione delle superfici a contatto con la clientela (es. superfici casse, manici carrelli e cestini) deve essere assicurata in maniera continuativa durante il giorno, con l’utilizzo del materiale di sanificazione fornito dall’azienda;
– occorre sanificare le cornette dei telefoni, i dispositivi per gli ordini e le tastiere di casse, bilance e pc. In ogni caso è obbligatorio sanificare tali strumenti quando passano da un operatore all’altro.
La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 fornisce indicazioni circa la pulizia degli ambienti (sia sanitari, che non sanitari) dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19. Si riporta di seguito, in modo integrale, il testo riguardante la pulizia degli ambienti non sanitari.
«In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio».
Inoltre, la recente Ordinanza del Governatore del Veneto, Luca Zaia, del 13 aprile 2020, tra l’altro, prevede:
– in tutti i punti di vendita e commercializzazione, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine;
– è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori;
– in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi.
Come si può notare, in nessun documento si parla di plexiglass, trattamenti con ozono o altro ancora. Sicuramente, al momento della riapertura, sia solo per l’attività di vendita per asporto, che per l’attività di somministrazione, vi saranno obblighi e precauzioni da rispettare ma, al momento, non è dato sapere quali potranno essere.
La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in un documento datato 31 marzo 2020 e contenente le linee-guida per il settore alberghiero, nella parte relativa alla ristorazione scrive: «Quando possibile, si raccomanda di avere un massimo di 4 persone per 10 metri quadrati. I tavoli devono essere disposti in modo tale che la distanza dal retro di una sedia al retro della sedia sia a più di 1 m di distanza e che gli ospiti si affrontino da una distanza di almeno 1 m» [il testo è un po’ zoppicante perché si tratta di una traduzione dall’inglese].
APPE suggerisce agli esercenti di valutare bene se procedere, ora, con investimenti in attrezzature e sanificazioni particolari (e costose) che, magari, potrebbero rivelarsi non obbligatori o, comunque, non aderenti alle prescrizioni che saranno adottate dalle Autorità. Conviene attendere che venga emanato un documento ufficiale, che prescriva ciò che l’esercente deve fare e le direttive che deve seguire al momento della riapertura. A tal fine l’Associazione ha già chiesto alla FIPE nazionale di attivarsi affinché vengano presto emanate regole chiare, certe e praticabili per il settore dei pubblici esercizi.