Corona virus, pubblicato il nuovo DPCM 1 aprile 2020



In breve

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone la proroga fino al prossimo 13 aprile dell’attuale regime di restrizioni per...

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone la proroga fino al prossimo 13 aprile dell’attuale regime di restrizioni per cittadini e imprese, originariamente in scadenza per il 3 aprile.

Come si ricorderà, il Provvedimento era stato annunciato in una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nella quale si annunciava la necessità di confermare le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da ultimo adottate, sebbene queste abbiano iniziato a generare i primi effetti positivi sulla curva epidemiologica. Il Premier ha chiarito che al momento non è ancora possibile allentare le misure, né assicurare che il 14 aprile tornerà tutto normale: solo il consolidamento dei dati positivi, segnerà l’inizio della c.d. “fase 2” consistente nella convivenza con il virus, periodo nel quale occorrerà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la ripresa del contagio, per poi poter giungere alla “fase 3” di ricostruzione e rilancio della vita sociale ed economica.

Come anticipato, il Provvedimento in oggetto proroga fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni contenute nei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo (così come attualmente vigenti), nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’unica modifica prevista riguarda le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina e le sedute di allenamento degli atleti che vengono sospese senza alcuna eccezione.

Per quel che più interessa le imprese di pubblico esercizio, occorre sottolineare che, alla luce di quanto statuito con il Decreto in parola, fino alla predetta data:

  • restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), le quali, tuttavia, hanno la possibilità di fornire la consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
  • restano, altresì, sospese le discoteche, sale da ballo, night-club e simili, stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché sale giochi e biliardi;
  • possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale (cod. 56.29), in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, punto 2, del DPCM 11 marzo 2020;
  • restano chiuse le attività di somministrazione alimenti e bevande poste all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché quelle situate nelle aree di servizio stradali, con esclusione di quelle poste lungo le autostrade che, quindi, restano aperte al pubblico, ma con la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
  • restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria APPE (email appe@appe.pd.it – tel. 049.7817222 – WhatsApp 3346606122).



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