Corona Virus, pubblicato il decreto legge “Cura Italia”
In breve
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70/2020 il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, che contiene misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica...
...È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70/2020 il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, che contiene misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si tratta di un testo molto amplio (ben 127 articoli) che introduce una molteplicità di previsioni volte a potenziare il servizio sanitario nazionale ma anche a garantire un sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese ed è così suddiviso:
- Titolo I: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (artt. 1 – 18);
- Titolo II: Misure a sostegno del lavoro (artt. 19 – 48);
- Titolo III: Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. 49 – 59);
- Titolo IV: Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (artt. 60 – 71);
- Titolo V: Ulteriori disposizioni (artt. 72 -127).
Al fine di consentire un’agevole e rapida conoscenza delle disposizioni di maggiore interesse per il settore dei pubblici esercizi, si evidenziano le seguenti indicazioni.
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO
Articolo 19: Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020 e, in ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti e, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Articolo 22: Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. L’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti. Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 esclusivamente ai dipendenti già in forza e può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori). Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Non è richiesto ai beneficiari un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Non è prevista contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni.
Articolo 23: Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e relativa contribuzione figurativa.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Fermo restando quanto previsto circa l’indennità in questione, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa all’indennità di cui sopra, e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni.
Articolo 24: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Articolo 27: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
La disposizione disciplina il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, in favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi in pari data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata previa domanda dall’Inps nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
Articolo 28: Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria)
Viene concessa – ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’A.G.O., tra cui gli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito.
Tale indennità viene erogata dall’Inps, previa domanda, per un ammontare totale di spesa pari a 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 29: Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
In base a quanto previsto dal suddetto articolo e dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto si ipotizza che l’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 sia riferita anche ai lavoratori stagionali delle imprese di pubblico esercizio. Si attendono ulteriori chiarimenti in merito da parte degli istituti competenti.
Articolo 37: Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici
Il provvedimento prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, senza alcun rimborso delle somme già versate.
Il termine per l’effettuazione dei versamenti è fissato al 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Articolo 38: Indennità lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo che non hanno un rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.
Articolo 46: Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
Dall’entrata in vigore del decreto, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO
Art. 49: Fondo centrale di garanzia PMI
La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all’accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dall’emergenza epidemiologica in atto sull’economia nazionale. A tal fine, la disposizione propone ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI, che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo, non più circoscritta alle sole “zone rosse”, ma improntata in un’ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.
Art. 54: Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”
La disposizione intende fornire un sostegno alle partite IVA che, a causa della chiusura totale o parziale della propria attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso, si trovino in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. In particolare, si prevede che, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, possano accedere ai benefici del fondo di solidarietà mutui “prima casa” anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre del 2019.
Art. 56: Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
La norma in commento consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le “MPMI” (micro, piccole e medie imprese) a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. In particolare, sono previste le seguenti misure di sostegno finanziario:
- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non potranno essere revocate fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sono rinviate fino alla stessa data alle stesse condizioni e senza alcuna formalità;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 deve esser riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
Art. 57: Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia pubblica
La disposizione è finalizzata a supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. In particolare, la norma consente:
- alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
- a Cassa depositi e prestiti S.p.A., di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE
Art. 61: Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
In accoglimento delle richieste della FIPE-Confcommercio, la norma, al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto, estende la misura della sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria – già in vigore per alcune categorie di imprese – ad ulteriori categorie di soggetti, tra cui quelli che gestiscono:
- discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.
Inoltre, nei confronti dei medesimi soggetti è prevista la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi dovranno esser effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o, in alternativa, mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Articolo 63: Premio ai lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo nell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il premio in questione a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il sostituto d’imposta (il datore di lavoro) recupera il premio erogato attraverso compensazione.
Art. 64: Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro (il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020). Le disposizioni di attuazione della disposizione in commento saranno adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Art. 65: Credito d’imposta per botteghe e negozi
La disposizione in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19. È bene sottolineare che il credito d’imposta non riguarda invece i magazzini e i locali di deposito (C/2). La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24. La misura non trova applicazione per le attività indicate negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari) e quindi non raggiunte dalla misura della sospensione dell’attività.
Art. 68: Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
La disposizione prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. La norma precisa che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.
Inoltre, viene previsto che lo stesso regime si applichi anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Si prevede, infine, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di c.d. «saldo e stralcio».
Art. 69: Proroga versamenti nel settore dei giochi
I termini per il versamento del PREU e del canone concessorio previsti per il prossimo 30 aprile, sono prorogati al 29 maggio 2020, con possibilità di avvalersi della facoltà di rateizzazione delle somme dovute, purché la prima sia versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese, con versamento dell’ultima rata entro il 18 dicembre 2020.
Articolo 104: Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
Al fine di evitare l’aggregazione di persone negli uffici aperti al pubblico, è prorogata al 31 agosto 2020, la validità, ad ogni effetto, dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, rilasciati da amministrazioni pubbliche.
Articolo 106: Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
In deroga alle disposizioni del codice civile o di eventuali diverse disposizioni statutarie, che prevedono la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Scarica la nota informativa completa predisposta da Confcommercio
Scarica il documento “Speciale lavoro e welfare” predisposto da Confcommercio
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