Corona Virus: nuovo Decreto con ulteriori limitazioni
In breve
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 sono state introdotte le nuove disposizioni di contrasto alla diffusione del “Corona Virus”, valide dal 2 marzo 2020 all’8 marzo 2020 compresi. Si riportano, di seguito, le disposizioni...
...Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 sono state introdotte le nuove disposizioni di contrasto alla diffusione del “Corona Virus”, valide dal 2 marzo 2020 all’8 marzo 2020 compresi.
Si riportano, di seguito, le disposizioni più rilevanti per i pubblici esercizi padovani.
Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia
- sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, salvo che si svolgano a porte chiuse;
- possibilità di svolgere le attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza;
- sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche;
- sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza di almeno un metro;
- apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai visitatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra visitatori; stesso criterio anche per le aperture di musei e luoghi di culto.
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano, tra le altre, le seguenti misure:
- in tutti i locali aperti al pubblico sono messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, elencate nell’allegato 4 del decreto, presso gli esercizi commerciali;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico ai fini della prescrizione della permanenza domiciliare. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, datore di lavoro e medico di base, in cui si dichiara che “per motivi di sanità pubblica” la persona è stata posta in quarantena, specificando data di inizio e fine del periodo.
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni della zona rossa (per la provincia di Padova, il solo Comune di Vo):
- divieto di allontanamento e di accesso;
- sospensione delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università;
- sospensione dei viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura;
- sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- chiusura delle attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, secondo modalità e limiti indicati dal Prefetto territorialmente competente;
- obbligo di accedere agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle ASL competenti per territorio;
- sospensione dei servizi di trasporto merci e persone, terrestre, ferroviari, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai Prefetti territorialmente competenti;
- sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento di animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante ed animali;
- sospensione dal lavoro per i lavoratori residenti o domiciliati nel Comune, anche se l’attività lavorativa si svolge fuori dal territorio comunale.
L’APPE ha già trasmesso alla Federazione nazionale una richiesta urgente di interpretazione autentica dei seguenti aspetti:
- per «manifestazioni organizzate di carattere non ordinario» cosa si intende? Ad esempio, è consentito per un ristorante organizzare per il prossimo fine settimana la festa della donna, magari con un dj che suona musica di sottofondo?
- per «servizio espletato per i soli posti a sedere» si intende il servizio esclusivamente ai clienti seduti, oppure che se un pubblico esercizio ha 50 posti a sedere, può far entrare e servire fino a 50 clienti, indipendentemente dal fatto che siano seduti al tavolo o in piedi al banco?
- qual è il senso di dover mettere a disposizione di operatori e clienti la soluzione disinfettante, peraltro di difficile reperibilità, quando ci sono già i servizi igienici per lavarsi le mani?
Non appena si avranno le risposte ai quesiti sopra indicati, oppure eventuali altre informazioni, saranno pubblicate sul sito dell’Associazione.
Attenzione ai possibili controlli, che in questa fase sono in capo alla Prefettura, che si può avvalere di tutte le forze dell’ordine, compresi i vigili del fuoco e l’esercito. La violazione delle prescrizioni è sanzionata ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale: <<Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro>>.
Scarica il cartello informativo sulla distanza minima di un metro tra avventori (l’esposizione è facoltativa)
Scarica il cartello con le misure per la prevenzione del contagio predisposto dal Comune di Padova (da stampare ed esporre)