Pubblicato il decreto “Super Green Pass”, dal 15 ottobre obbligatorio per tutti i lavoratori
In breve
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, ribattezzato decreto “Super Green Pass”, in quanto ha la finalità di estendere l’uso del certificato verde a tutti gli ambiti lavorativi, con l’obiettivo dichiarato di...
...È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, ribattezzato decreto “Super Green Pass”, in quanto ha la finalità di estendere l’uso del certificato verde a tutti gli ambiti lavorativi, con l’obiettivo dichiarato di incentivare la vaccinazione del più alto numero di individui. Si riassumono di seguito gli aspetti più importanti del decreto, sottolineando fin d’ora che vi sono diversi aspetti dubbi, che dovranno essere chiariti nelle prossime settimane, prima dell’entrata in vigore delle regole maggiormente impattanti sulle attività lavorative.
Webinar informativo APPE
Sull’argomento, APPE realizzerà un seminario online nei prossimi giorni: data e orario di svolgimento saranno comunicati con i consueti canali informativi.
Disposizioni urgenti sull’impiego del Green Pass in ambito lavorativo privato (art. 3)
La disposizione introduce l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
Si ricorda che il Green Pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.
L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni. Sono soggetti all’obbligo, ad esempio, anche i manutentori di attrezzature, gli addetti alle pulizie, gli stagisti, ecc.
Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e, a tal fine, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.
I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
APPE, non appena saranno chiariti i dubbi interpretativi, metterà a disposizione degli associati un “vademecum” affinché lo svolgimento dei controlli avvenga rispettando le varie normative (regole Covid, ma anche norme sulla privacy, nonché le normative sul lavoro).
Sanzioni
A livello sanzionatorio sono previsti:
- per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
- per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Durata del Green Pass (art.5)
La certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (la normativa finora vigente prevedeva invece che la validità decorresse dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).
In conferenza stampa il Governo ha annunciato che, con un distinto provvedimento, sarà prolungata a 72 ore la validità dei certificati verdi connessi a test antigenici molecolari.
Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative (art. 8)
Entro il 30 settembre 2021 il Comitato tecnico scientifico, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo del green pass e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprimerà un parere in merito alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
APPE si sta attivando, a livello istituzionale, affinché l’estensione dell’utilizzo del Green Pass sia considerata motivo di allentamento delle misure limitative dell’attività dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle misure di distanziamento interpersonale.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni su questo e altri argomenti, è sufficiente contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it).

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