Veneto “arancione”, cosa si può fare da lunedì 8 marzo

È già stato anticipato dal Presidente regionale Luca Zaia il responso derivante dal monitoraggio settimanale dell’andamento dei contagi: da lunedì 8 marzo, e per almeno 2 settimane, il Veneto sarà dichiarato zona “arancione” e saranno operative le conseguenti limitazioni.
Si riporta di seguito una sintesi di tali limitazioni, con particolare riferimento alle attività di pubblico esercizio.
Limitazioni agli spostamenti
È confermato il “coprifuoco” dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, periodo durante il quale gli spostamenti devono essere giustificati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono previste inoltre le seguenti limitazioni:
- divieto di spostarsi al di fuori dei confini comunali, se non per motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune;
- è consentito lo spostamento da comuni con meno di 5 mila abitanti, per una distanza massima di 30 km. dai confini comunali e comunque mai verso il comune capoluogo di provincia;
- possibilità di recarsi, nell’ambito del proprio comune, presso abitazioni private, ma solo nell’orario 5-22 e in numero massimo di 2 persone (oltre a eventuali minori di 14 anni o persone disabili).
Pubblici esercizi
È prevista la sospensione dell’attività di somministrazione e rimangono consentiti:
- il servizio di vendita per asporto fino alle ore 18 per i bar (codice Ateco prevalente 56.3) e fino alle ore 22 per tutte le altre attività;
- il servizio a domicilio 24 ore su 24.
Il codice Ateco è rilevabile dalla propria visura camerale, nella sezione “Attività, albi, ruoli e licenze” (vedi esempio) e, ai fini dell’applicazione o meno della prescrizione, occorre considerare l’attività “primaria” o prevalente.
Non cambia la definizione di “mensa contrattualizzata” e, pertanto, come da indicazioni della Prefettura di Padova, è possibile svolgere il servizio di “mensa per lavoratori”, secondo le seguenti indicazioni:
- presenza di un contratto scritto tra il datore di lavoro e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, che preveda lo svolgimento del servizio di ristorazione (“mensa”) che può essere svolto in orario diurno o serale, a favore dei dipendenti dell’impresa datrice di lavoro;
- sia allegato a detto contratto un elenco nominativo dei lavoratori che possono fruire del servizio.
La Segreteria dell’Associazione è a disposizione degli esercenti associati per fornire il fac-simile di contratto da sottoscrivere con le aziende (comprensivo di elenco nominativo dei lavoratori).
Attività sospese e consentite
Rimangono sospese le attività di sala giochi (compresi i giochi all’interno dei pubblici esercizi) e di sala da ballo. Restano chiusi i musei e le mostre, così come rimangono sospesi i convegni e congressi “in presenza”. Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica. Sono altresì vietate le sagre, le fiere ed analoghi eventi. I negozi possono continuare a rimanere aperti, ma le attività commerciali presenti all’interno dei centri commerciali sono chiuse nelle giornate festive e prefestive (tranne farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole). Rimangono consentite le attività delle strutture ricettive (alberghi, ecc.), nel rispetto delle previste linee guida.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it)