Decreto “Rilancio” – misure per i pubblici esercizi
In breve
Il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio” incide su diversi settori toccati dalla pandemia sanitaria, tra cui naturalmente anche i pubblici esercizi. Il provvedimento risulta così suddiviso: – Titolo I: Salute e sicurezza (artt. 1...
...Il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio” incide su diversi settori toccati dalla pandemia sanitaria, tra cui naturalmente anche i pubblici esercizi.
Il provvedimento risulta così suddiviso:
– Titolo I: Salute e sicurezza (artt. 1 – 23);
– Tiolo II: Sostegno alle imprese e all’Economia (artt. 24 – 65);
– Titolo III: Misure in favore dei lavoratori (artt. 66 – 103);
– Titolo IV: Disposizioni per la disabilità e la famiglia (artt. 104 – 105);
– Titolo V: Enti territoriali e debiti commerciali degli Enti territoriali (artt. 106 – 118);
– Titolo VI: Misure Fiscali (artt. 119 – 164);
– Titolo VII: Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio (artt. 165 – 175)
– Titolo VIII: Misure di settore (artt. 176 – 266).
Al fine di consentire un’agevole e rapida conoscenza delle disposizioni di maggiore interesse per gli associati, è stato predisposto un documento specifico di approfondimento. Tuttavia, vale la pena riportare di seguito, in sintesi, alcune delle disposizioni di maggiore rilievo.
- Contributo a fondo perduto per le imprese (art. 25)
La disposizione, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica in corso, riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese (i) con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta relativo al 2019, e che (ii) nel mese di aprile 2020 abbiano riscontrato una perdita di fatturato/corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019 (tale ultima condizione non si applica, però, alle imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019). La misura del contributo è parametrata alla perdita di fatturato/corrispettivi riscontrata nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, con un importo minimo riconosciuto pari a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Credito d’imposta per i canoni di locazione cedibile al locatore o a terzi (art. 28)
La norma riconosce un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio per tutti gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale (quindi, come richiesto da FIPE e Confcommercio, non solo per gli immobili con categoria catastale C1), alla duplice condizione che l’impresa abbia (i) ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, e che abbia (ii) riscontrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. La misura del credito sarà, invece, pari al 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. L’esercente potrà scegliere se utilizzare direttamente il credito successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento
della spesa ovvero in compensazione), oppure optare per la cessione del credito (anche questa opzione risponde a una precisa richiesta di FIPE-Confcommercio) al locatore o al concedente – a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare – o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La misura non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. “Cura Italia”.
- Riduzione oneri bollette elettriche per le imprese (art. 30)
Con lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle utenze elettriche in capo alle imprese gravemente colpite dall’emergenza sanitaria, la disposizione prevede che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’ARERA disponga, tra l’altro, l’abbattimento delle componenti tariffarie fisse (identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”) delle utenze dell’energia elettrica diverse dagli usi domestici connesse in bassa tensione.
- Crediti d’imposta per l’adeguamento e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (artt. 120 e 125)
Il Decreto in commento, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, riconosce in favore, tra l’altro, degli esercenti attività d’impresa un duplice credito d’imposta concernente:
1. l’adeguamento degli ambienti di lavoro: credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (massimo 80.000 euro) per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19 (tra cui, ad esempio, acquisto di arredi di sicurezza, apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti o degli utenti, ecc.);
2. la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione: credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (massimo 60.000) per la sanificazione degli ambienti, l’acquisto di DPI (quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi ecc.), di prodotti detergenti e disinfettanti, di altri dispositivi di sicurezza (quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), nonché dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi).
- Esenzione prima rata IMU per gli stabilimenti balneari (art. 177)
La norma prevede l’abolizione del versamento della prima rata IMU in scadenza alla data del prossimo 16 giugno, tra gli altri, per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.
- Agevolazioni dehors (art. 181)
La disposizione prevede diverse agevolazioni per le concessioni del suolo pubblico in favore dei pubblici esercizi. Dal primo maggio e fino al 31 ottobre p.v. si prevede:
– l’abolizione del pagamento della TOSAP e COSAP per le autorizzazioni/concessioni in essere;
– le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate per via telematica, allegando solo la planimetria, con esenzione dell’imposta di bollo;
– ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, la posa in opera temporanea di dehors, elementi di arredo urbano funzionali all’attività di ristorazione, ecc. posti su aree di interesse culturale o paesaggistico non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione) e 146 (relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela) del D.Lgs. n. 42/2006 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.
- Fondo d’Integrazione Salariale e Cassa Integrazione in deroga (artt. 68 e 70)
Fondo d’Integrazione Salariale
Sono previste ulteriori nove settimane di assegno ordinario oltre alle nove già previste dal D.L. “Cura Italia” per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Viene introdotto nuovamente l’obbligo di consultazione sindacale preventiva necessario alla presentazione della domanda di integrazione salariale.
Si evidenzia che la fruizione delle nove settimane aggiuntive di assegno ordinario, erogato dal Fondo d’Integrazione Salariale, è articolata in questo modo:
– cinque settimane fruibili entro il 31 agosto 2020 per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
– quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo è possibile usufruire delle
predette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020.
Cassa Integrazione in Deroga
La fruizione delle nove settimane aggiuntive di integrazione salariale è articolata in questo modo:
– cinque settimane fruibili entro il 31 agosto 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
– quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo è possibile usufruire delle
predette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020.
Per quello che riguarda, le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, permane la non obbligatorietà dell’accordo sindacale che è, invece, obbligatorio per le aziende che occupano almeno 5 dipendenti.
- Specifici congedi per i dipendenti (art. 72)
Sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
Viene esteso ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di 16 anni il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità.
- Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 80)
Le disposizioni in materia di sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo sono sospese per cinque mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.
- Sorveglianza sanitaria (art. 83)
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
- Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84)
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è prevista un’indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020.
- Lavoro agile (art. 90)
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19 i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.
- Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 93)
È possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle causali previste dalla normativa vigente.
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