Chiarimenti sui “nuovi” ammortizzatori sociali



In breve

Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, l’INPS illustra le innovazioni introdotte dal D.L. n. 104/2020 e fornisce istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti da tale decreto. Modifiche in materia di...

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Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, l’INPS illustra le innovazioni introdotte dal D.L. n. 104/2020 e fornisce istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti da tale decreto.

Modifiche in materia di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “Covid-19”

L’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 prevede che i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per una durata massima di 9 settimane incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive e sarà possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale Covid-19.

I periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 104/2020.

In presenza di domande presentate, ma non ancora autorizzate, che afferiscono a periodi che si collocano a cavallo del 13 luglio 2020, le istanze saranno valutate anche alla luce del D.L. n. 104/2020, quindi, per i periodi fino al 12 luglio 2020, sarà preliminarmente verificato il rispetto dei limiti stabiliti dalla previgente normativa, mentre i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 saranno imputati alle prime 9 settimane di cui al D.L. n. 104/2020.

Nel prevedere un periodo massimo di trattamenti pari a 18 settimane complessive viene modificato il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, e si dispone che l’utilizzo delle predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito.

Tali periodi trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020.

Modalità di richiesta delle prime 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020

Per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020 i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “Covid-19 nazionale” già in essere.

Nel caso in cui le aziende, avendo esaurito i trattamenti spettanti in relazione alla pregressa normativa, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, avessero richiesto trattamenti di integrazione ordinaria, per periodi successivamente ricompresi nella tutela prevista dal D.L. n. 104/2020, le settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate, ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall’Istituto o per le quali l’azienda non abbia provveduto all’esposizione del codice evento su Uniemens, potranno essere convertite in periodi con causale “Covid-19 nazionale”, su espressa richiesta dei datori di lavoro.

Con riferimento, alle domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) l’azienda interessata a modificare la causale e quindi la disciplina di riferimento, dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente domanda e inoltrare nuova apposita domanda con causale “Covid-19 nazionale”. A tal fine, per il FIS, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare.

Ulteriore periodo di 9 settimane di CIGO, ASO e CIGD previsto dal decreto-legge n. 104/2020

Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, denominata “Covid-19 con fatturato”, con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

Aspetti contributivi

I datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale per le prime 9 settimane non sono tenuti al versamento del contributo addizionale, invece, per le successive 9 settimane la misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari:

a) al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

L’eventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019 e ai fini dell’esonero dal versamento per le aziende che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019, si tiene conto della data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio. Pertanto, si deve fare riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale.

Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario ovvero dalla sospensione dell’attività di lavoro, e che, sono soggette al contributo addizionale, dovranno provvedere al relativo versamento a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto.

I datori di lavoro dovranno completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità nella quale autocertificano:

  • la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato
    oppure
  • il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata (nel senso sopra precisato) in data successiva al primo gennaio 2019.
Caratteristiche degli interventi di CIGO e ASO previsti dal decreto-legge n. 104/2020

Gli interventi con causali “Covid-19 nazionale” e “Covid-19 con fatturato”, ai fini del computo della durata, non rientrano nel limite delle 26 settimane per l’assegno ordinario (ASO) del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall’articolo 4 del D.Lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Conseguentemente, possono richiedere i trattamenti di ASO, anche le aziende che hanno già raggiunto tali limiti e i relativi periodi autorizzati con le causali citate sono neutralizzati ai fini di successive richieste di ASO.

Per l’accesso agli interventi di ASO è necessario che i lavoratori siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020.

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori, nè allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari della prestazione.

Resta ferma la possibilità di accedere alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale e ai fini della relativa richiesta, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deve essere riconducibile a una delle causali individuate dal D.M. n. 95442/2016.

Inoltre si precisa che, in caso di ricorso agli strumenti ordinari, l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015 (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili, c.d. “EONE”), nonché gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale previsti all’articolo 14 del medesimo decreto.

Regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di CIGO, CIGD e ASO

Le aziende che trasmettono le domande ASO sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Conseguentemente, le aziende, compilando l’apposito campo presente nel modello di domanda, devono limitarsi a dichiarare all’Istituto, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.

Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alla causale “Covid-19”, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

Esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti presentano la domanda di CIGD previa definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

I datori di lavoro che richiedono il trattamento di cassa integrazione in deroga per periodi successivi al 13 luglio 2020 possono trasmettere domanda all’Istituto, anche qualora non abbiano completato i periodi di competenza regionale/ministeriale, restando salve le autorizzazioni già adottate dal Ministero.

Le aziende plurilocalizzate potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto una prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS”.

Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA

Il Ministero vigilante, in relazione alla gestione dell’emergenza, ha segnalato l’esigenza dello slittamento del termine di trasmissione al 31 ottobre 2020, pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020.

Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA

Il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Il successivo comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che, sia i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sia quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

Anche relativamente ai termini di trasmissione dei dati utili al pagamento è disposto lo slittamento del termine dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Modalità di pagamento della prestazione

Rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

La presentazione delle domande di CIG in deroga e di ASO, a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i termini di decadenza il datore di lavoro deve inviare all’Inps, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale.



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