Abrogato il noto “Art. 62”, arriva il decreto sulle pratiche commerciali sleali



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In breve

Il Decreto Legislativo n. 198/2021 abroga il noto “Articolo 62”, che riguardava i termini di pagamento dei prodotti alimentari, e introduce le nuove norme sulle pratiche commerciali della filiera agroalimentare. I contratti di fornitura vanno adeguati entro il 15 giugno.

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 198/202, che disciplina le relazioni commerciali tra acquirenti (esclusi i consumatori finali) e fornitori aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari.

Si riepilogano di seguito le disposizioni di maggior interesse per i pubblici esercizi.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

La disposizione chiarisce, anzitutto, la finalità della novella normativa che è da inquadrare nella volontà di razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente, nell’ottica di offrire una maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori.
La norma stabilisce che il Decreto si applichi alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da soggetti che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dall’ammontare del fatturato dei fornitori e degli acquirenti (comma 2). Il comma 3, inoltre, specifica che le disposizioni del Decreto non si applicano ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.

Art. 3 – Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione

La disposizione stabilisce che i contratti in oggetto devono:

  • rispettare i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni (comma 1);
  • essere conclusi mediante atto scritto (stipulato prima della consegna dei prodotti) e indicare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, oltreché il prezzo (fisso o determinabile), e le modalità di consegna e di pagamento (comma 2). L’obbligo della forma scritta, tuttavia, può essere assolto anche con le forme equipollenti tassativamente indicate dalla norma (documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti), a condizione che gli elementi contrattuali principali (di cui sopra) siano concordati mediante un accordo quadro (comma 3);
  • avere una durata non inferiore ai 12 mesi, salvo una deroga motivata, a determinate condizioni stabilite dalla norma (comma 4). Tuttavia, tale disposizione non trova applicazione per i contratti di cessione ove la parte acquirente eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande: in pratica, grazie anche all’intervento di FIPE effettuato presso il Ministero delle Politiche agricole, i gestori dei pubblici esercizi possono stipulare anche contratti di durata inferiore a 12 mesi.

Art. 4 – Pratiche commerciali sleali vietate

L’art. 4 individua, al comma 1, le pratiche commerciali da ritenere sempre vietate e, al comma 4, quelle che si presumono vietate, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell’accordo quadro o in un altro accordo successivo, in termini chiari e univoci.

Tra le pratiche sleali appartenenti al primo gruppo, che sono dunque sempre vietate, vi sono ad esempio:

  • il pagamento del corrispettivo oltre 30 o 60 giorni dalla consegna della merce, se la stessa è deperibile (vale a dire che potrebbe diventare inadatta alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione) oppure non deperibile. In questo caso, la norma ricalca il “vecchio” art. 62 del decreto legge n. 1/2012;
  • l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni (lett. c);
  • la modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione relative a determinati elementi contrattuali, tra cui la frequenza o il volume della fornitura o i termini di pagamento (lett. d);
  • l’inserimento, da parte dell’acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita dei prodotti che si verifichino dopo la consegna, per causa non addebitabile a negligenza o colpa del fornitore (lett. f).

Quanto invece alle pratiche commerciali da ritenere vietate solo laddove non precedentemente concordate tra le parti (comma 4), si ricordano:

  • la restituzione, da parte dell’acquirente al fornitore, dei prodotti rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento (lett. a);
  • la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi (lett. b);
  • la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità e/o del marketing effettuati dall’acquirente in ordine ai prodotti oggetto del contratto (lett. d) ed e)).

Art. 8 – Autorità di controllo

L’art. 8 individua nell’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole – MIPAAF) l’Autorità deputata alle attività di indagine, controllo e di accertamento delle violazioni delle disposizioni del Decreto in commento, potendosi avvalere dell’arma dei Carabinieri (in particolare del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare) e della Guardia di finanza.

Art. 10 – Sanzioni

Tutte le fattispecie sanzionatorie prevedono l’applicazione, salvo che i fatti costituiscano reato, di una sanzione amministrativa pecuniaria rapportata al fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento dall’impresa che ha commesso l’illecito, con l’individuazione di una sanzione minima.

Aggiornamento dei contratti in essere

La norma prevede che i contratti già in essere alla data di pubblicazione del Decreto Legislativo dovranno essere eventualmente aggiornati (se non conformi alle nuove disposizioni) entro il 15 giugno 2022. L’invito è pertanto quello di contattare i propri fornitori abituali, con i quali vi sono in essere contratti di fornitura, per valutare l’eventuale aggiornamento degli accordi.

Documenti da scaricare

Decreto legislativo n. 198/2021



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