Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in ambito sicurezza nei luoghi di lavoro: tutte le novità (e le soluzioni proposte da APPE)
In breve
Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, che ridefinisce in modo organico la durata, i contenuti minimi e le modalità dei percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008: vediamo tutte le novità nell’articolo.
...Con l’entrata in vigore immediata, l’Accordo abroga integralmente i precedenti atti, ma è prevista una fase transitoria di 12 mesi (fino al 23 maggio 2026), durante la quale è consentito avviare corsi ancora conformi ai precedenti accordi.
In sintesi, il nuovo Accordo Stato‑Regioni rappresenta una svolta nella formazione in tema di sicurezza sul lavoro, rendendola più strutturata, uniforme e controllata. Vediamo nel dettaglio i nuovi obblighi formativi collegati alle varie figure interessate (datore di lavoro, lavoratore, dirigente, preposto, Rspp). Nel prosieguo dell’articolo non sarà affrontata la formazione relativa a figure specifiche di ambiti lavorativi diversi dai pubblici esercizi (come ad esempio i “patentini” per l’utilizzo di macchinari speciali o i lavoratori “in ambienti confinati”, ecc.).
Obblighi formativi per lavoratori
Come in precedenza, il lavoratore (sulla base del codice Ateco e, quindi, sulla rischiosità dell’attività svolta) deve partecipare a corsi di formazione specifici, di durata variabile.
Per il settore dei pubblici esercizi (considerato a basso rischio) la formazione è di 4 ore di formazione base e di altre 4 ore di formazione specifica, per un totale di 8 ore.
Attenzione: occorre verificare (in visura camerale) il proprio codice Ateco (ad esempio attività come le pasticcerie potrebbero avere un codice Ateco di carattere “produttivo” che comporta l’obbligo di frequentare corsi di formazione per aziende ad alto rischio).
Il corso di rinnovo, della durata di 6 ore, va frequentato entro 5 anni dalla prima formazione.
Molto importante: il nuovo Accordo ha eliminato la possibilità di effettuare la formazione entro 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, per cui dal 24 maggio scorso ogni lavoratore deve essere formato (8 ore) già al momento dell’avvio al lavoro.
Gli attestati in possesso dei lavoratori, per formazione in un settore analogo a quello in cui inizia il nuovo lavoro, sono ritenuti adeguati.
Così, ad esempio, il cameriere, assunto in una pizzeria, in possesso di attestato di formazione per un corso frequentato finché lavorava in un ristorante, non è obbligato a frequentare un nuovo corso finché l’attestato è in corso di validità.
Tutti i corsi di formazione per lavoratori possono essere frequentati in presenza, in modalità remota (video conferenza) o in modalità e-learning.
Obblighi formativi per datori di lavoro
Questa è probabilmente la maggiore novità introdotta dal nuovo Accordo Stato-Regioni: tutti i datori di lavoro devono frequentare un corso di formazione.
Per “datore di lavoro” si intende:
- in caso di ditta individuale, il titolare dell’impresa;
- in caso di società in nome collettivo (SNC), tutti i soci;
- in caso di società in accomandita semplice (SAS) tutti i soci accomandatari;
- in caso di società di capitali (SRL – SPA) tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.
In attesa di eventuali chiarimenti, si ritiene che i soci/amministratori delle società che non intendano frequentare il corso, debbano assegnare espressamente il ruolo di “datore di lavoro ai fini della sicurezza” a un unico socio/amministratore.
Il datore di lavoro dovrà completare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo (cioè entro il 23 maggio 2027), un corso di 16 ore, comprensivo di moduli giuridico-normativi e organizzativo-gestionali.
Attenzione: il corso per datore di lavoro RSPP già frequentato consente di ritenere assolto l’obbligo formativo, fino alla scadenza quinquennale (così, un esercente che ha frequentato il corso RSPP nel 2024 è in regola fino al 2029).
Se il datore di lavoro intende ricoprire anche il ruolo di RSPP interno, deve seguire un ulteriore modulo di 8 ore con prova pratica di redazione DVR.
L’aggiornamento è quinquennale e consiste nella partecipazione a un corso di 6 ore (più ulteriori 8 ore per i datori di lavoro RSPP).
Il corso di formazione per datori di lavoro può essere frequentato in presenza, in modalità remota (video conferenza) o in modalità e-learning. Il corso di formazione per datore di lavoro che intende svolgere il ruolo di RSPP invece può essere frequentato solo in presenza o in video conferenza (no e-learning).
Obblighi formativi per preposti
- La formazione dei preposti passa da 8 a 12 ore complessive, erogabili in presenza o videoconferenza sincrona (no e-learning).
- L’aggiornamento è biennale, con un corso di 6 ore.
Formazione dei dirigenti
- La durata del corso diminuisce da 16 a 12 ore (il corso può essere frequentato in presenza, in video conferenza o in modalità e-learning).
- L’aggiornamento è quinquennale con un corso di 6 ore.
Scadenze, periodo transitorio e sanzioni
- Entrata in vigore: 24 maggio 2025.
- Fase transitoria fino al 23 maggio 2026, durante la quale restano validi i corsi basati sui precedenti accordi.
- Formazione obbligatoria:
- Datori di lavoro entro il 23.05.2027
- Lavoratori entro la normale scadenza degli attestati già in possesso.
⚠️ Sanzioni per il datore di lavoro
Se il datore di lavoro non assicura la formazione obbligatoria a:
- Lavoratori
- Preposti
- Dirigenti
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
è prevista la seguente sanzione:
- arresto da 2 a 4 mesi
oppure - ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro
(per ciascun lavoratore non formato)
La sanzione è cumulativa per ogni soggetto non formato, anche se formalmente è stato avviato un contratto o è stato assegnato un ruolo (es. preposto senza formazione → sanzione specifica).
⚠️ Sanzioni per il lavoratore
Se il lavoratore non partecipa alla formazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro.
Il lavoratore ha l’obbligo attivo di partecipare a corsi e aggiornamenti. Non può rifiutarsi o assentarsi ingiustificatamente.
🟡 Sanzioni accessorie e responsabilità civili
Oltre alle sanzioni penali e amministrative, in caso di infortunio, il datore di lavoro può subire:
- Azione di rivalsa INAIL
- Condanna per colpa con aggravanti (in particolare per mancata formazione documentata)
- Sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato del Lavoro
Servizio APPE
La Segreteria APPE può svolgere un’attività di valutazione dello stato di fatto attuale della situazione aziendale, con particolare riferimento agli attestati di dipendenti, datori di lavoro ed eventuali dirigenti o preposti.
APPE, inoltre, organizza corsi di formazione sia per lavoratori, che per datori di lavoro RSPP. In particolare, il suggerimento potrebbe essere quello di frequentare il corso RSPP (corso nuovo o rinnovo) entro la scadenza del maggio 2027, in modo da essere poi “coperti” per i successivi cinque anni, senza dover frequentare ulteriori corsi.
Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, la normativa consente al datore di lavoro di organizzare i corsi all’interno dell’azienda (anche attraverso docenti esterni), ottimizzando tempi i costi. Rimane sempre l’obbligo di tenere un registro dei partecipanti, di svolgere il test finale di apprendimento e l’attestato rilasciato ha validità esclusivamente all’interno dell’azienda stessa.
Infine, attraverso APPE si può partecipare a corsi di formazione in modalità “e-learning”: allo stesso costo dei corsi in presenza, viene fornito un link e il lavoratore può collegarsi dove e quando vuole, frequentando il corso anche in momenti diversi. L’attestato che viene rilasciato ha esattamente la stessa validità di un attestato ottenuto con un corso in presenza.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni e per l’eventuale iscrizione ai corsi di formazione (in presenza o modalità e-learning) è possibile contattare la Segreteria APPE: tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it
Sarà inoltre organizzato un apposito incontro informativo, durante il quale saranno illustrate nel dettaglio tutte le novità e chiariti gli eventuali dubbi.

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