Voucher, arrivano le prime indicazioni operative



In breve

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. n. 185/2016 che ha introdotto l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva dell’avvio della prestazione lavorativa pagata con i voucher (vedi notizia), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una Circolare che...

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Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. n. 185/2016 che ha introdotto l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva dell’avvio della prestazione lavorativa pagata con i voucher (vedi notizia), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una Circolare che chiarisce alcuni dubbi.

Innanzi tutto, viene reso pubblico l’indirizzo email a cui il datore di lavoro deve inviare la comunicazione preventiva. Tale indirizzo, che varia in base alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, per la provincia di Padova è Voucher.Padova@ispettorato.gov.it

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del datore di lavoro (almeno il codice fiscale e la ragione sociale, che vanno scritti anche nell’oggetto della e-mail) e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio (i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; il luogo di lavoro; il giorno di prestazione;l’ora di inizio e di fine prestazione).

Occorre precisare che la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro non sostituisce la dichiarazione di inizio attività da parte del datore di lavoro, già prevista, nei confronti dell’INPS, che dovrà essere effettuata secondo le attuali procedure.

La possibilità di inviare un SMS anziché l’email viene per il momento esclusa, in quanto vincolata alla <<creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione>>.

Leggi la Circolare-INL-17-ottobre-2016-n.1



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