Tutto ciò che bisogna sapere per gestire correttamente un locale. Ecco le FAQ del Comune di Padova
In breve
FAQ PUBBLICI ESERCIZI – LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI COME SI PUO’ APRIRE UN PUBBLICO ESERCIZIO? Per aprire un pubblico esercizio (bar, ristorante, pizzeria, ecc), occorre fare una prima distinzione: se si programma l’apertura in zona tutelata (Centro storico e zona Stazione,...
...FAQ PUBBLICI ESERCIZI – LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI
COME SI PUO’ APRIRE UN PUBBLICO ESERCIZIO? Per aprire un pubblico esercizio (bar, ristorante, pizzeria, ecc), occorre fare una prima distinzione: se si programma l’apertura in zona tutelata (Centro storico e zona Stazione, secondo la planimetria a disposizione presso il Settore Commercio) l’interessato deve rilevare la licenza di un esercizio già attivo in zona. La licenza può essere trasferita nell’ambito della stessa Zona (Zona 1 ai sensi del Regolamento per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) Acquisita la licenza, dovrà presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Padova una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), allegando i documenti richiesti. N.B.: nella Zona tutelata non è ad oggi possibile ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni. In tutto il restante territorio comunale, è sufficiente presentare la S.C.I.A. prima dell’inizio dell’attività. Gli esercizi ubicati in tutto il territorio comunale devono avere una superficie complessiva minima di mq. 40,00. Per “superficie complessiva minima” si intende la superficie usufruibile dal pubblico: (sono esclusi, ad es., i seminterrati, i soppalchi non agibili e i locali accessori). L’attività può essere iniziata nel momento in cui il sistema informatico rilascia attestazione del ricevimento, da parte del Comune, della pratica inviata.
SOMMINISTRAZIONE ACCESSORIA AD ALTRA ATTIVITA’ Alcune tipologie di somministrazione di alimenti e bevande sono attuate in forma accessoria rispetto ad un’altra attività che é principale e nella quale si inseriscono; si tratta di somministrazione in luoghi in cui l’accesso non é consentito liberamente a tutti. Nello specifico, si tratta delle attività svolte: – al domicilio del consumatore (catering); – negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; – negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago (ad esempio impianti sportivi, parchi, oratori, musei, biblioteche, discoteche, locali notturni, sale da gioco o strutture similari). La somministrazione deve essere riservata ai fruitori dell’intrattenimento, su una superficie non superiore ad un quarto di quella complessiva; – nelle mense aziendali, con somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti; – in scuole, ospedali, poliambulatori, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, centri di accoglienza per immigrati o rifugiati; – all’interno dei centri commerciali; – nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi, dirette a valorizzare la cucina regionale. Queste attività possono essere iniziate con una semplice S.C.I.A. e sono trasferibili in altra sede solo unitamente all’attività principale.
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO La legge distingue tre casi: – 1) nell’esercizio dell’attività di somministrazione, non sono utilizzate fonti sonore; – 2) nell’esercizio dell’attività di somministrazione, sono utilizzate fonti sonore (ad es., impianto stereofonico). – Il terzo caso si può verificare nel corso di manifestazioni temporanee/stagionali, e riguarda attività di produzione sonora che si prevede POSSANO PRODURRE valori di emissione superiori a quelli previsti dal DPCM 14/11/1997. Quando si compila la s.c.i.a. di inizio attività, sul Portale appare una pratica correlata avente l’intestazione “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà o richiesta di nulla osta acustico”. Nel primo caso l’interessato dichiarerà che non utilizza fonti sonore; nel secondo caso che utilizza fonti sonore, e in tal caso dovrà conservare presso l’esercizio la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica; nel terzo caso presenterà attraverso il S.U.A.P., almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, una richiesta di nulla osta acustico.
ATTIVITA’ MUSICALE ACCESSORIA (CONCERTINI) Anche quando l’esercente non abbia predisposto la Documentazione di Impatto acustico, o abbia dichiarato di non utilizzare fonti sonore, o quando la documentazione di impatto acustico in suo possesso non preveda l’effettuazione di attività musicale, è possibile, previa comunicazione al Settore Commercio tramite SUAP almeno 7 giorni prima dell’evento, effettuare piccoli intrattenimenti musicali all’interno dei pubblici esercizi o dei circoli privati, senza utilizzo di strumenti amplificati. Sono consentiti intrattenimenti musicali all’esterno dei locali, nel rispetto del Regolamento comunale per le attività rumorose. L’art. 19 comma 5 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose prevede che le attività di intrattenimento svolte all’esterno non si possono protrarre oltre le ore 24.00. In ogni caso dalle 22.00 in poi all’esterno non dovranno essere udibili emissioni sonore provenienti dai locali. Tutte le altre attività che comportino l’utilizzo di fonti sonore (compreso il karaoke) sono consentite nei limiti previsti dalla relazione di impatto acustico. Si possono eseguire “concertini” senza amplificazione nel numero massimo di 15 per anno solare; IN ALTERNATIVA (cioè non sono cumulabili) si possono effettuare i 15 intrattenimenti previsti dall’art. 35 co. 1 del Regolamento comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, anche con strumenti amplificati, nei limiti ivi indicati. Questa tipologia di evento è di competenza del Settore Ambiente.
COME SI FA UN SUBINGRESSO? Il subingresso consiste nel trasferimento di una licenza/titolo abilitativo alla somministrazione a un terzo, e si attua a seguito di cessione dell’attività, comprovata da atto di compravendita, affitto d’azienda od altro. Si fa con scia (segnalazione certificata di inizio attività al Comune). Alla scia si allega l’atto o la certificazione notarile, oltre agli altri documenti richiesti.
COME SI FA UN TRASFERIMENTO? Il trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si fa con scia (segnalazione certificata di inizio attività). Esso è consentito: nell’Ambito della Zona 1; nell’ambito della Zona 2; dalla Zona 1 alla Zona 2 (artt. da 1 a 3 del Regolamento l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
POSSO MODIFICARE L’ORARIO DELLA MIA ATTIVITA’? Nel portale SUAP, si compila la “Comunicazione di variazione orario”. Se l’esercizio è destinatario di ordinanza particolare di limitazione orario secondo la previsione dell’art. 20 della L.R. 29/2007 o di altra normativa, non potrà ottenere la variazione fino a revoca/modifica/scadenza dell’ordinanza che lo riguarda.
POSSO OCCUPARE UN’AREA ESTERNA CON TAVOLI E SEDIE? (PLATEATICI): La concessione di occupazione di suolo pubblico si richiede tramite apposita Domanda. il rilascio della concessione per l’utilizzo di un plateatico esterno presuppone la valutazione del Settore Mobilità; in particolare, devono essere osservati: il Regolamento comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; il Regolamento per l’Arredo Urbano, le disposizioni legislative in materia in materia di beni culturali e ambientali ove previste, e il Codice della Strada. Anche le aree di proprietà privata, sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico, sono soggette al rilascio di una concessione per l’occupazione rilasciata dal Comune. – L’area prescelta deve essere antistante o prospiciente il pubblico esercizio interessato. – Lo spazio concesso non può avere una superficie che misuri più del doppio della superficie di somministrazione interna. – si considerano prospicienti le aree prescelte dai locali situati ad una distanza massima di mt. 25 nelle strade laterali di Piazza delle Erbe, dei Frutti e dei Signori. Le dimensioni dell’occupazione non possono superare il doppio della superficie di somministrazione del locale. – L’orario del plateatico segue l’orario dell’esercizio.
E SE L’AREA DOVE INTENDO METTERE SEDIE E TAVOLI E’ PRIVATA E NON AD USO PUBBLICO? Se l’area privata è esterna si trasmette attraverso il SUAP una s.c.i.a. per l’ampliamento della superficie di somministrazione, dimostrando la disponibilità dell’area stessa (con contratto, o con scritto del proprietario). Se l’area è interna si trasmette la s.c.i.a. di ampliamento, specificando la dimensione dell’area destinata alla somministrazione, rispettivamente precedente e attuale.
SOMMINISTRAZIONE ALL’INTERNO DEI CIRCOLI PRIVATI Le associazioni ed i circoli privati possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei soli associati, presso la sede dove sono svolte le loro attività istituzionali, presentando una s.c.i.a. La somministrazione deve essere effettuata solo in favore degli associati o, nel caso di circoli affiliati, a favore dei soci di altro circolo facente parte della stessa organizzazione a livello nazionale.
APPARECCHI DA GIOCO Per poter consentire la pratica del gioco lecito e/o l’installazione di apparecchi da gioco all’interno di un pubblico esercizio o di un circolo privato, l’esercente deve avere ottenuto dal Comune la licenza, ai sensi dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Nel momento in cui l’esercente è legittimato ad esercitare l’attività di somministrazione (ha presentato la relativa SCIA senza che siano stati opposti rilievi) ottiene contestualmente la licenza prevista e può inviare al Comune la SCIA per installazione di giochi leciti (es., le cd. new slot, nel numero massimo di otto secondo la superficie interna dei locali). Negli esercizi che non sono già in possesso delle licenze ex art. 86 e art. 88 del TULPS (negozi in genere e circoli senza somministrazione), l’attivazione di TUTTE le apparecchiature di gioco lecito – e le pratiche di gioco lecito di cui all’art. 110 del TULPS – sono soggette a Domanda. Le licenze per l’installazione di videoterminali (VLT, o videolottery, di cui all’art. 110 co. 6 lett. b del TULPS) sono rilasciate dalla Questura competente, ai sensi dell’art. 88 del TULPS.
COME POSSO APRIRE UNA SALA GIOCHI? Una sala pubblica da gioco (sala giochi) è un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (ad es. biliardo, calcio-balilla, flipper, dardi) automatici, semiautomatici ed elettronici (ad es. le cosiddette newslot od i vari tipi di videogiochi), nonché con il gioco delle carte. Per aprire una sala giochi si deve presentare una DOMANDA; devono essere osservati tutti i principi stabiliti dal Regolamento comunale per le sale giochi. Le sale dove si esercita raccolta di scommesse sono autorizzate dalla Questura competente, ai sensi dell’art. 88 del TULPS.
PARCHEGGI AD USO DEI PUBBLICI ESERCIZI Gli esercizi ed i circoli ubicati fuori del centro storico che abbiano superficie fruibile dal pubblico pari o superiore a mq. 150,00 devono disporre di parcheggi destinati alla sosta dei clienti/associati ubicati nelle adiacenze dell’esercizio od in area funzionalmente collegata, nella misura minima di 4,00 mq. per ogni 10,00 mq. di superficie fruibile (es.: a 170,00 mq. di superficie fruibile dovranno corrispondere 68,00 mq. di area adibita a parcheggio). Nel caso di trasferimento dalla Zona 1 alla Zona 2 la dotazione minima di parcheggio è richiesta nella misura di 2,00 mq. per ogni 10,00 mq. di superficie fruibile.
ASSISTENZA ALLA CLIENTELA In caso di assembramenti di clienti all’esterno del locale e/o problematiche di disturbo ciascun esercizio deve individuare, a decorrere dalle ore 21.00, personale addetto all’assistenza alla clientela. L’assistente alla clientela deve essere identificabile (ad es., munito di casacca rifrangente). Se il soggetto non appare identificabile, potrà essere contestata l’assenza del servizio. L’assistente alla clientela deve: • invitare gli avventori a rispettare le regole della civile convivenza al fine di evitare schiamazzi, assembramenti, intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale e lordura in genere; • segnalare all’esercente e/o al personale addetto alla somministrazione persone in evidente stato di ebbrezza o apparentemente minore di età, affinché possa essere rifiutata la somministrazione di bevande alcoliche secondo la normativa vigente; • sorvegliare sul corretto deposito dei rifiuti negli appositi contenitori e provvedere alla pulizia dell’area limitrofa all’esercizio; • segnalare alla Polizia Locale particolari criticità riscontrate a seguito dell’attività di osservazione. Le funzioni di assistente alla clientela possono essere esercitate dall’esercente o da persona appositamente incaricata, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, purché sia garantito un livello di servizio adeguato alle effettive esigenze.. Per “assembramento” si intende la presenza contemporanea sul posto di più persone, che nelle circostanze specifiche di tempo e luogo costituiscano disturbo alle regole di civile convivenza (ad es., schiamazzi, comportamenti derivanti da stato di ebbrezza, intralcio alla circolazione). Spazi limitati (ad es., le vie anguste del centro storico) comportano inevitabilmente una propagazione di suoni e rumori avente caratteristiche diverse rispetto ad aree (ad es., le piazze) più estese/aperte.
DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI A MINORI Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. Chi vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto è punito con la sanzione da 250,00 a 1000,00 Euro, salvo che il fatto non costituisca reato.
OBBLIGHI IN RELAZIONE AL CONSUMO DI ALCOLICI Gli esercizi che chiudono oltre le ore 24.00 hanno l’obbligo di: – esporre la tabella indicante i sintomi dell’ebbrezza e i livelli alcolemici, secondo le precise disposizioni dell’art. 6 co. 2 quater del decreto legge n. 117/2007 e s.m.; – mettere a disposizione della clientela un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico (etilometro portatile) presso l’uscita del locale. – Interrompere la vendita e la somministrazione di alcolici dalle ore 3.00 alle ore 6.00.
Per una più completa e particolare informazione consultare le Pagine SUAP seguendo il percorso: Padovanet (www.padovanet.it) – SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive, ed il testo del Regolamento comunale per l’insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande 2015 – 2017.