Pubblicato il Decreto Legge “fiscale”: novità su lotteria degli scontrini e giochi



In breve

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 il decreto legge n. 124/2019, cosiddetto “fiscale”, che introduce alcune novità su “lotteria degli scontrini“, commissioni per transazioni POS e giochi con vincita in denaro. Si ricorda che il decreto legge ha efficacia immediata, ma deve...

...

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 il decreto legge n. 124/2019, cosiddetto “fiscale”, che introduce alcune novità su “lotteria degli scontrini“, commissioni per transazioni POS e giochi con vincita in denaro. Si ricorda che il decreto legge ha efficacia immediata, ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione (quindi entro fine anno).

Si riportano di seguito le disposizioni di diretto interesse per i pubblici esercizi.

Lotteria degli scontrini
A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti (privati cittadini) che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l’estrazione a sorte di premi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.
Con il decreto legge viene prevista l’esclusione dall’imposizione ai fini Irpef e da qualsiasi prelievo dei premi attribuiti nell’ambito della lotteria nazionale degli scontrini, assicurando così al vincitore di percepire l’intero importo stabilito per ciascun premio in palio. Viene inoltre affiancata alla lotteria dei corrispettivi una specifica estrazione di premi in denaro per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire sia ai consumatori finali che agli operatori IVA che effettuano la transazione esclusivamente con pagamento elettronico.
Al fine di assicurare maggiore certezza all’istituto della lotteria degli scontrini, viene prevista una sanzione da euro 100 a euro 500 per gli esercenti che al momento dell’acquisto rifiutino il codice fiscale del cliente o non trasmettano all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Con Provvedimento 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alle estrazioni della lotteria, a partire dal prossimo 1° gennaio 2020.
In particolare nel Provvedimento si prevede che:

  • tutti i modelli di Registratori Telematici, nonché la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere configurati per consentire sia la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini, sia l’acquisizione, anche tramite lettura ottica, del “codice lotteria” del cliente. Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”; (sarà emanato apposito Provvedimento dall’Agenzia delle Dogane);
  • per poter partecipare all’estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria” (pseudonimo del proprio codice fiscale) all’esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i Registratori Telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta su commissioni POS
Con la finalità di incentivare i pagamenti elettronici, viene riconosciuto in favore degli esercenti attività di impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
La disposizione specifica che il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Si ricorda che, grazie all’accordo Fipe-Banca Intesa, gli associati APPE possono beneficiare dell’azzeramento del pagamento delle commissioni per tutte le transazioni effettuate con il POS, al di sotto dei 15 euro.

Sanzioni per mancata accettazione pagamenti elettronici
La norma introduce una sanzione per i soggetti che non rispettino l’obbligo, decorrente a partire dal 1° luglio 2020, di accettare pagamenti (di qualsiasi importo) effettuati attraverso carte di pagamento.
La nuova disposizione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento
La norma incrementa il prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) (c.d. “AWP”) e lettera b) (“VLT”), del TULPS, portandola, rispettivamente, al 23% e al 9%.
Le aliquote vigenti, rispettivamente del 21,6% e del 7,9% restano applicate fino al 9 febbraio 2020.

Abolizione RIES, istituzione del Registro Unico operatori del gioco pubblico
Sulla scorta dell’obbligo di iscrizione nel registro pubblico per gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. “Albo R.I.E.S.”), viene istituito presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un registro pubblico per tutti gli operatori del gioco pubblico, destinato ad assorbire il citato albo R.I.E.S. che, pertanto, viene abolito, al fine di rendere ancora più efficace il presidio della suindicata Agenzia sul comparto e contribuire a fornire un quadro di maggior dettaglio sulla distribuzione, anche territoriale, di tutti i soggetti coinvolti nella filiera dell’offerta di gioco.
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’Agenzia dovrà verificare per ogni richiedente il possesso delle licenze di Pubblica sicurezza, delle autorizzazioni e delle concessioni richieste dalle normative di settore, della certificazione antimafia, nonché dell’avvenuto versamento della somma prevista per la propria categoria.
L’esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell’iscrizione all’elenco è punita con una sanzione pecuniaria di 10.000 euro e con l’impossibilità di iscriversi all’elenco per i 5 anni successivi.

Potenziamento dei controlli in materia di giochi
La disposizione autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire un fondo di 100.000 euro annui da utilizzare per effettuare operazioni di gioco a fini di controllo, e quindi per acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori.
Violazioni di questo tipo possono essere meglio accertate mediante la possibilità, per gli appartenenti all’Agenzia delle entrate e alle forze di polizia, di effettuare giocate celando la propria identità.

APPE fornirà ulteriori informazioni sulle tematiche sopra riportate, non appena emergeranno novità.



Condividi/stampa:

Lascia un commento