Possibile esonero dal controllo del green pass dei lavoratori



In breve

Come già comunicato, con la conversione in legge del decreto “Green Pass”, è stata introdotta la possibilità, per il lavoratore, di consegnare copia della propria certificazione verde al datore di lavoro, essendo così esonerati dalla verifica per tutta la durata...

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Come già comunicato, con la conversione in legge del decreto “Green Pass”, è stata introdotta la possibilità, per il lavoratore, di consegnare copia della propria certificazione verde al datore di lavoro, essendo così esonerati dalla verifica per tutta la durata della suddetta certificazione. Si tratta di una facoltà (non un obbligo) che può sicuramente semplificare le attività quotidiane di verifica.

APPE, dopo i necessari approfondimenti, fornisce le istruzioni sulle corrette modalità applicative della nuova norma, anche al fine di evitare di incorrere in eventuali problemi in caso di controlli da parte delle Autorità.

Prima di tutto, occorre chiarire che la norma introduce una facoltà in capo al lavoratore e, pertanto, il datore di lavoro non può pretendere di raccogliere le copie dei green pass dei dipendenti. Può ovviamente informarli di questa possibilità, che rende anche per loro più semplice l’accesso all’attività lavorativa.

Se il lavoratore decide spontaneamente di consegnare copia della certificazione, il datore di lavoro la deve raccogliere e conservare in modo che la stessa non sia accessibile a terzi (ad esempio, in un armadio o cassetto chiuso a chiave). I dati contenuti nel documento, infatti, sono cosiddetti “particolari” (ex “dati sensibili”) in quanto riguardano direttamente aspetti sanitari dell’interessato.

Sulla base della data di ultima vaccinazione, presente nella certificazione, il datore di lavoro può calcolare la validità del green pass, tenendo in considerazione che:

  • in caso di vaccinazione (singola, doppia o di richiamo), il Green Pass vale per i successivi 9 mesi (questo nuovo termine di durata è stato introdotto dall’ultimo decreto in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale);
  • in caso di guarigione da malattia, il green pass vale per i successivi 6 mesi.

IMPORTANTE: al momento della consegna del certificato verde, è fondamentale sottoscrivere assieme al lavoratore un documento, con il quale si attesta:

  1. che il lavoratore ha consegnato il green pass e si impegna a comunicare eventuali variazioni alla validità dello stesso;
  2. che l’azienda tratta i dati raccolti in conformità alle vigenti normative sulla privacy.

In assenza del suddetto documento, si potrebbe incorrere in pesanti sanzioni.

Nulla cambia per i lavoratori che non consegnano copia del green pass: per loro vale sempre la regola del controllo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (verifica che può essere su tutti i lavoratori, oppure a campione).

Rimane comunque fondamentale poter dimostrare, in caso di verifica da parte delle forze dell’ordine, che a rotazione tutti i lavoratori vengono controllati: per questo, in caso di verifica a campione, è importante utilizzare il registro sul quale vengono annotati i nominativi dei lavoratori controllati nelle varie giornate.

Per ottenere copia del documento di consegna della certificazione oppure per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it).



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