Nuove regole per l’ingresso di cittadini Extra Unione Europea per motivi di lavoro stagionale
In breve
Le nuove norme del Decreto Legislativo 203/2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 262/2016) dispongono che gli stagionali stranieri possono essere impiegati solo nei settori “agricolo e turistico-alberghiero”. La normativa rende più semplice il rilascio di permessi pluriennali all’ingresso, laddove, trattandosi di impieghi ripetitivi,...
...Le nuove norme del Decreto Legislativo 203/2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 262/2016) dispongono che gli stagionali stranieri possono essere impiegati solo nei settori “agricolo e turistico-alberghiero”.
La normativa rende più semplice il rilascio di permessi pluriennali all’ingresso, laddove, trattandosi di impieghi ripetitivi, allo straniero che dimostra di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti (e non più due anni come ora) per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato un permesso pluriennale con indicazione del periodo di validità per ciascun anno.
Sono state modificate, inoltre, le condizioni della sistemazione alloggiativa soprattutto nelle ipotesi in cui essa verrà fornita dal datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovrà esibire un titolo idoneo a provare non solo l’effettiva disponibilità dell’alloggio e le relative condizioni e idoneità alloggiativa, ma anche che il relativo canone non sarà decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore (come attualmente previsto).
Tra le ulteriori novità vi è la previsione per legge della possibilità, per il lavoratore stagionale che ha svolto, per almeno tre mesi, regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote definite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le nuove norme elencano, infine, dettagliatamente, i casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro.
Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato quando:
- è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta.