Formazione sanitaria per gli addetti del settore alimentare
In breve
La legge regionale Veneto n. 2 del 19 marzo 2013 all’art. 5 ha modifica il precedente sistema della formazione obbligatoria per gli addetti del settore alimentare. Questo il testo della legge: « L’obbligo di formazione e informazione previsto dall’articolo 1, comma 2,...
...La legge regionale Veneto n. 2 del 19 marzo 2013 all’art. 5 ha modifica il precedente sistema della formazione obbligatoria per gli addetti del settore alimentare.
Questo il testo della legge:
« L’obbligo di formazione e informazione previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), ovvero con altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa. Tali procedure devono essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo».
In pratica:
– l’obbligo della formazione rimane in modo categorico;
– la formazione va impartita dal datore di lavoro (titolare) o dal responsabile dell’attività lavorativa (OSA – Operatore Settore Alimentare);
– il titolare datore di lavoro deve trovare le soluzioni a come svolgere la formazione, in base alla normativa vigente.
Cosa può succedere in caso di controllo da parte degli ispettori dell’Ulss e Nas?
– In base alla legge sull’Haccp, il titolare datore di lavoro ha l’obbligo di essere formato personalmente e poi di formare tutti gli addetti. È possibile dimostrare di aver svolto la formazione esibendo il “libretto di formazione sanitaria” o altro documento che attesti l’avvenuta formazione.
– Risultano privi di “copertura” formativa i nuovi addetti (che non hanno mai lavorato in precedenza), oltre agli addetti muniti di “decalogo” (documento valido ai sensi della L.R. 41/2003, che ora non ha più efficacia).
– La formazione va periodicamente rinnovata, per il necessario aggiornamento: le normative comunitaria e regionale non precisano la periodicità della formazione, che sta alla libera valutazione del datore di lavoro.
Cosa propone APPE ai nuovi addetti e a tutti coloro che non hanno un’attestazione formativa recente?
La partecipazione a un corso di formazione sanitaria, non più di ispirazione regionale, ma legato alle prescrizioni del Regolamento CE n. 852/2004, che disciplina l’Haccp, comprese le relative pesanti sanzioni (2.000 euro).
Il corso proposto dall’APPE viene svolto seguendo i princìpi comunitari sull’igiene e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La durata è di tre ore, con il rilascio di un attestato di formazione. Tale attestato va esibito alle autorità di controllo in caso di loro richiesta.
Ciò non esclude che, come è avvenuto finora, gli ispettori rilevino situazioni lavorative o di conservazione a rischio per la salute dei consumatori, oppure riscontrino scarsa pulizia, sia personale che dei locali e attrezzature, nel qual caso potrebbero prescrivere un’urgente formazione più specifica sulle carenze rilevate, prima della chiusura del locale.Per iscriversi ai corsi di formazione sanitaria, i titolari, collaboratori, addetti, lavoratori possono consultare la sezione “Corsi” del sito internet.