Formaggi e mozzarelle: l’intervento di FIPE scongiura un pesante obbligo a carico degli esercenti
In breve
Il 12 dicembre è entrata in vigore la Legge 167/2017 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”. L’art. 12 di tale legge citata disciplina l’attuazione della Direttiva (UE) 2015/2203 in materia di caseine e caseinati destinati all’alimentazione...
...Il 12 dicembre è entrata in vigore la Legge 167/2017 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”.
L’art. 12 di tale legge citata disciplina l’attuazione della Direttiva (UE) 2015/2203 in materia di caseine e caseinati destinati all’alimentazione umana. Si tratta di quei preparati che possono essere utilizzati per l’elaborazione di piatti da parte di ristoranti, pizzerie, ecc. (es. mozzarella/formaggio per pizza).
In particolare, il comma 8 dell’art. 12 prevede delle sanzioni amministrative (da 1.000 a 10.000 euro) per chiunque utilizza per la preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non soddisfano alcuni requisiti di qualità previsti dalla Direttiva UE, che riguardano la presenza all’interno di tali prodotti di piombo e materie estranee (es. pezzi di legno, metalli, peli o frammenti di insetti).
FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) ha da subito rilevato alcune criticità riguardanti la norma in questione, soprattutto in merito al fatto che le sanzioni fossero applicabili a “chiunque”, non prevedendo una particolare deroga per chi – come il ristoratore – compra tali caseine e caseinati in confezioni sigillate e pertanto non è in grado di sapere se all’intero vi sia la presenza o meno dei materiali sopraindicati.
Alla luce di quanto descritto, gli uffici della Federazione si sono attivati in sede parlamentare per far inserire, attraverso un emendamento specifico, una deroga all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 8 citato.
Parlamento e Governo hanno compreso e sostenuto le ragioni di Fipe inserendo un nuovo comma (il n. 9) all’interno dell’art. 12 della legge che oggi prevede: “Le sanzioni previste al comma 8 non si applicano a chi utilizza caseine e caseinati in confezioni originali, qualora la mancata corrispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo comma 8 riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, purché l’utilizzatore non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione”.
Pertanto, con l’inserimento di questa disposizione, il ristoratore o il titolare della pizzeria non sarà considerato responsabile di quanto contenuto nelle confezioni di caseina e caseinati nell’eventuale violazione delle prescrizioni europee, ferma restando l’integrità delle stesse e la sua buona fede.
APPE plaude all’intervento tempestivo ed efficace della Federazione nazionale, che ancora una volta è riuscita a stoppare sul nascere una disposizione che, se fosse divenuta operativa, avrebbe potuto comportare pesanti conseguenze per gli esercenti. Si tratta di un lavoro spesso “invisibile”, che però è giusto evidenziare per riconoscere a FIPE i giusti meriti per le attività svolte.