Dipendenti minorenni: tutto quello che il datore di lavoro deve sapere
In breve
Il nostro ordinamento dedica una particolare tutela al lavoro instaurato con i minori: molteplici sono gli obblighi che sorgono in capo al datore di lavoro e molteplici sono i divieti che egli deve osservare nello svolgimento del rapporto di lavoro. Di seguito...
...Il nostro ordinamento dedica una particolare tutela al lavoro instaurato con i minori: molteplici sono gli obblighi che sorgono in capo al datore di lavoro e molteplici sono i divieti che egli deve osservare nello svolgimento del rapporto di lavoro. Di seguito si riepilogano i punti principali.
• il minore può svolgere attività lavorativa solo se ha compiuto 16 anni e ha adempiuto all’obbligo scolastico, ovvero abbia frequentato le scuole per almeno 10 anni (circolare n. 1/2000 del Ministero del Lavoro);
• in via preliminare il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 7 della L. 977/1967. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dovrà essere consegnato, prima di procedere all’assunzione, ai genitori o chi ne esercita la patria potestà.
• la Legge n. 977/1967 elenca all’allegato 1 una serie di lavorazioni che non possono essere svolte dai minori;
• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Pubblici Esercizi contiene due norme che disciplinano rispettivamente l’orario di lavoro e il riposo per i lavoratori minorenni.
– Per quanto concerne l’orario di lavoro, l’art. 119 del CCNL stabilisce che “l’orario di lavoro degli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Inoltre i minori hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz’ora dell’orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza”;
– Il riposo dei minori, invece, ai sensi dell’art. 120 del CCNL, “deve essere assicurato settimanalmente per un periodo di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per ragioni di carattere tecnico e organizzativo, il periodo minimo può essere ridotto, ma non inferiore a 36 ore consecutive; tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica”.
• è vietato il lavoro notturno per i minori di 18 anni compreso nell’intervallo tra le ore 23:00 e le ore 06:00 del mattino.
• in base al Regolamento del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, i minori degli anni 18 non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattasi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell’esercizio (art. 188 Regio Decreto 635/40).
Per ulteriori informazioni sugli obblighi di legge, gli associati possono contattare l’ufficio Paghe allo 049.7817233, mentre per la redazione del DVR possono rivolgersi al dr. Adriano Galesso (Segreteria APPE, tel. 049.7817222).