Corona virus: le misure da adottare da parte delle imprese
In breve
L’allarme generato dalla manifestazione dei primi casi di contagio da Coronavirus in Italia ha reso necessaria l’adozione, nelle ultime ore, di misure straordinarie di tutela della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nel nostro Paese. Quali misure sono...
...L’allarme generato dalla manifestazione dei primi casi di contagio da Coronavirus in Italia ha reso necessaria l’adozione, nelle ultime ore, di misure straordinarie di tutela della salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori nel nostro Paese.
Quali misure sono tenuti ad adottare i datori di lavoro? Come è possibile gestire le fattispecie concrete collegate alla situazione di emergenza?
Si riepilogano di seguito le principali azioni da attuare da parte dei singoli, delle imprese e dei datori di lavoro.
Misure straordinarie di sicurezza
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, le Autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica nei comuni o nelle aree nei quali:
- risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, o comunque;
- vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del virus.
Tra le misure di contenimento e gestione che possono essere adottate dalle Autorità competenti, l’articolo 1, comma 2 del decreto legge indica, espressamente, ma in via esemplificativa, le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area.
b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata.
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza.
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.
g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, di comunicare tale circostanza al
compartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
j) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
k) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale (D.P.I.);
l) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’art. 3;
m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono
essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza.
n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata.
Cosa deve fare il datore di lavoro
1) sospensione attività presso il Comune o la regione in cui è ubicata l’unità produttiva: nel caso in cui l’attività economica svolta dall’azienda sia sospesa per ordine dell’autorità pubblica, per la corretta gestione delle assenze e la relativa esposizione sul Libro Unico del Lavoro bisogna tener presente che si tratta di assenze non imputabili al datore di lavoro: il datore di lavoro non è obbligato a pagare la retribuzione, né a versare i contributi. I datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione possono anche richiedere la cassa integrazione guadagni;
2) lavoratore posto in quarantena: nel caso di un lavoratore che risiede in uno dei comuni posti in quarantena, l’assenza è giustificata, ma qualora non sia riscontrabile dal medico alcun sintomo influenzale, lo stesso non potrà essere posto in malattia con conseguente perdita della retribuzione. In questi casi potrà essere opportuno fruire di ferie o permessi oppure, laddove possibile, organizzare l’attività in telelavoro;
3) imprese con sede in zone non destinatarie di provvedimenti di emergenza: qualora sia l’impresa a decidere, di propria iniziativa, di sospendere l’attività lavorativa, la retribuzione è comunque dovuta, a meno che non sia possibile dimostrare che, a fronte di un concreto rischio di contagio, sia stato inevitabile adottare misure di prevenzione e sanificazione degli
ambienti;
4) lavoratore che decida volontariamente di non andare al lavoro: in questo caso non matura alcun diritto alla retribuzione e l’assenza è da ritenersi ingiustificata.
Misure per la sicurezza dei lavoratori
Il datore di lavoro, da normativa (D. Lgs. 81/2008), è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori. Se ne deduce che, al di là dell’analisi dei casi concreti, sia pertanto tenuto a rivedere e integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), alla luce della presenza del nuovo rischio biologico collegato al virus, sia per affrontare il nuovo pericolo biologico, sia per fornire ai lavoratori tutti gli strumenti di tutela laddove è necessario.
Al riguardo, tuttavia, non c’è ancora una posizione univoca da parte dei vari esperti.
Sempre il datore di lavoro, deve inoltre garantire adeguata formazione ai vari responsabili di pronto intervento presenti in azienda e ai lavoratori.
L’informazione da fornire dovrà senz’altro contenere le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute con la circolare n. 1141/2020:
– lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani;
– curare l’igiene delle scrivanie e delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
– non toccare occhi, naso e bocca con le mani;
– coprire naso e bocca se si starnutisce o si tossisce;
– contattare il numero verde 1500 in caso di necessità.
Come utile strumento di formazione e informazione, si può stampare e consegnare ai lavoratori il dépliant predisposto dal Ministero della Salute.
Per certificare l’avvenuta formazione è sufficiente far sottoscrivere ai lavoratori un registro della formazione (scarica il modello predisposto da APPE).
È anche importante appendere all’interno dell’esercizio l’apposito cartello predisposto dal Ministero della Salute.
È quindi importante sottolineare che non è obbligatorio far indossare ai propri dipendenti mascherine o guanti protettivi, a meno che non siano già previsti per gli adempimenti igienico-sanitari ai sensi delle normative HACCP o dal proprio piano di autocontrollo.