Convertito in legge il Decreto Legge “Fiscale”: ecco le principali novità



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In breve

È stata pubblicata il 24 dicembre 2019 in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che converte in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze...

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È stata pubblicata il 24 dicembre 2019 in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che converte in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

La Legge di conversione ha apportato numerose modifiche al testo originario del Decreto, alcune delle quali, anche grazie ai numerosi interventi di FIPE e Confcommercio, sono da accogliere con favore.

Si segnalano di seguito le principali novità che interessano il settore dei pubblici esercizi.

Soppressione della sanzione per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito o di debito
In primo luogo, vale la pena evidenziare la soppressione dell’art. 23 del Decreto, il quale, come si ricorderà, introduceva, a partire dal 1° luglio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, per l’operatore che non avesse rispettato l’obbligo di accettare pagamenti (di qualsiasi importo) effettuati attraverso carte di credito o di debito.
Dunque, sebbene l’obbligo di dotarsi del POS, stabilito dall’articolo 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, rimanga tutt’ora vigente, gli esercenti che non accetteranno il pagamento elettronico non subiranno l’irrogazione di alcuna sanzione.

Slittamento della cosiddetta “lotteria degli scontrini” e segnalazione all’Agenzie delle Entrate
Vale la pena premettere che sono state integralmente confermate le disposizioni di cui all’art. 19 del Decreto, con il quale si prevedono l’esenzione fiscale dei premi della lotteria e l’istituzione di premi speciali per il cashless (pagamento con moneta elettronica).
È stato invece modificato l’art. 20 del provvedimento, con cui la legge di conversione ha previsto lo slittamento dell’inizio della lotteria al 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020). Solo a partire da tale data, pertanto, i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi potranno partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Vale la pena segnalare che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate si è stabilito che entro il 30 giugno 2020 (invece del 31 dicembre 2019) tutti i registratori telematici debbano essere configurati in maniera tale da consentire dal 1° luglio 2020 la corretta trasmissione di tali dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria. Inoltre, con la finalità di garantire la privacy del contribuente, è stato previsto che, per partecipare alla lotteria, questi non dovrà più comunicare il proprio codice fiscale, bensì uno specifico codice lotteria, che sarà individuato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Infine, si segnala la soppressione della norma che introduceva una sanzione amministrativa (da 100 a 500 euro) per l’esercente che al momento dell’acquisto avesse rifiutato il codice fiscale del cliente o non avesse trasmesso i dati della singola cessione o prestazione all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia è stato previsto che il contribuente potrà segnalare l’eventuale rifiuto di cui sopra nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. Su quest’ultima novità vale la pena evidenziare che, sebbene la soppressione della sanzione pecuniaria sia una novità certamente positiva per il settore dei pubblici esercizi, non può nascondersi che il nuovo regime delle segnalazioni dei clienti rischia di essere ugualmente insidioso. A ben vedere, trattasi di un istituto che, se non adeguatamente regolamentato, rischia di esporre gli esercenti al libero sfogo dei clienti e quindi anche a segnalazioni pretestuose.

Confermata la soglia limite alle transazioni in denaro contante
È stato confermato il testo dell’art. 18, che intervenendo sull’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 23/2007, riduce progressivamente, secondo una logica transitoria applicata al prossimo biennio la soglia che limita le transazioni in denaro contante. In altri termini, per effetto della novella normativa

  • dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il trasferimento massimo consentito in contanti sarà pari ad euro 1.999,99
  • a decorrere dal 1° gennaio 2022 sarà pari a 999,99 euro.

Novità in tema di obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Occorre segnalare alcune novità riguardanti gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: all’art. 21 del provvedimento rubricato “certificazioni fiscali e pagamenti elettronici” è stato inserito dalla Camera il comma 1 bis: in sostanza, si prevede che i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o assimilate, i quali non sono tenuti ad emettere fattura se non a richiesta del cliente, possano assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso “evoluti”, che prevedano forme di pagamento elettronico (ivi comprese carte di credito o di debito) e consentano la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Si demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei profili attuativi delle disposizioni in esame, con riferimento alle informazioni da trasmettere, alle regole tecniche e ai termini per la trasmissione. Dovranno inoltre essere definite le caratteristiche dei sistemi evoluti di incasso che assicurano la necessaria sicurezza e inalterabilità dei dati ai fini dell’assolvimento degli obblighi in parola.

Credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento
È rimasta sostanzialmente invariata la disposizione di cui all’art. 22 che riconosce in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400 mila euro. Sul punto, FIPE e Confcommercio, durante l’iter di approvazione della legge, hanno avanzato degli emendamenti (purtroppo non accolti) finalizzati a prevedere l’azzeramento delle commissioni pagate dagli esercenti per pagamenti effettuati con carte di debito e di credito di importo fino a 15 euro. L’unica modifica introdotta in sede di conversione concerne l’estensione del suddetto credito d’imposta anche per le commissioni addebitate su transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Disposizioni in materia di giochi
L’art. 27 del Decreto ha subito una parziale modifica. Con questa norma è stata prevista l’abolizione dell’attuale elenco degli operatori del settore del gioco (il cosiddetto “RIES”), disponendo l’istituzione di un registro pubblico per tutti gli operatori del gioco pubblico, ivi includendo anche i produttori, i proprietari e i possessori degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lettere a), c), c-bis), c-ter) del T.U.L.P.S. (prima esclusi dall’elenco RIES).
La legge di conversione è intervenuta in modifica del comma 3 lett. c), disponendo che, relativamente ai soggetti possessori e detentori degli apparecchi da gioco di cui al citato comma 7, dell’art. 110 T.U.L.P.S., l’obbligo di iscrizione al nuovo Registro pubblico degli operatori del gioco ricade soltanto sugli operatori che detengono/posseggono apparecchi che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
In altri termini, per effetto di tale modifica, non dovranno iscriversi al nuovo registro i pubblici esercizi che siano meramente possessori o detentori dei dispositivi di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S a condizione che si tratti di apparecchi che non distribuiscano tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
Attenzione: l’abrogazione dell’attuale elenco RIES avrà luogo solo a partire dalla data di effettiva istituzione del nuovo Registro unico, per la quale dovrà essere emanato apposito Decreto attuativo.
All’art. 30 vengono confermate le previsioni che riguardano il divieto agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico.

Per maggiori dettagli e approfondimenti si può scaricare l’apposito dossier predisposto da FIPE



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