Alcolici: attenzione agli orari (ma a capodanno c’è la deroga)



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In breve

Si ritiene utile ricordare per sommi capi come è regolamentata la somministrazione e vendita di alcolici da parte dei pubblici esercizi, con particolare riferimento agli orari e agli adempimenti connessi. Innanzitutto, ai titolari e ai gestori di pubblici esercizi è fatto divieto...

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Si ritiene utile ricordare per sommi capi come è regolamentata la somministrazione e vendita di alcolici da parte dei pubblici esercizi, con particolare riferimento agli orari e agli adempimenti connessi.

Innanzitutto, ai titolari e ai gestori di pubblici esercizi è fatto divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6. Tale divieto riguarda anche gli esercizi dove si svolgono, in qualsivoglia modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento o svago, sia musicali che danzanti (discoteche), nonché coloro che somministrano bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici (sagre) o in circoli gestiti da persone fisiche, enti o associazioni.

Il limite, tuttavia, non vale nella notte di Capodanno (tra il 31 dicembre e il 1° gennaio) e nella notte di Ferragosto (tra il 15 e il 16 agosto).

Gli esercizi di vicinato (ovverosia i negozi con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati), invece, non possono vendere bevande alcoliche e superalcoliche per un arco temporale ancora più esteso, ovverosia dalla mezzanotte alle sei del mattino.
Anche in questo caso fa eccezione l’ipotesi in cui il questore stabilisca dei diversi limiti per particolari esigenze di sicurezza e il divieto non opera nella notte di Capodanno e nella notte di Ferragosto.

In ogni caso, i locali che proseguono le proprie attività anche dopo la mezzanotte devono ottemperare a specifici obblighi.

  • Innanzitutto, devono avere presso almeno un’uscita un etilometro di tipo precursore chimico o elettronico, messo a disposizione di tutti i clienti che, avendo assunto alcool, vogliano verificare il proprio stato di idoneità alla guida.
  • Inoltre, all’entrata, all’interno e all’uscita devono esporre le apposite “tabelle alcolemiche” (disponibili gratuitamente presso la Segreteria dell’APPE).

Per chi non rispetta il divieto di vendere e somministrare alcool negli orari prescritti, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 5mila a 20mila euro. Se, poi, nel corso del biennio sono state contestate due distinte violazioni, è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo che va da minimo sette a massimo trenta giorni.

Meno grave è la sanzione prevista per i locali che non ottemperano agli obblighi di dotarsi di etilometro e di esporre le tabelle informative sopra descritte: per essi è infatti prevista “solo” la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 300 a 1.200 euro.

Si ricorda inoltre che è in vigore anche il divieto di somministrare e vendere alcolici ai minorenni: vedi l’apposito approfondimento



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